Art. 39
Accumulo temporaneo di letami
1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di
allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati
definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e), e' ammesso ai soli fini
della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di
utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantita' di letame
accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli
appezzamenti di suolo.
2. L'accumulo e' vietato nei seguenti casi:
a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;
b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per
le acque marino-costiere e di transizione, nonche' delle zone umide
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 e' ammesso su suolo
agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei
letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo non puo'
essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata
agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicunicoli valgono le
disposizioni di cui all'art. 11.
4. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da
garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare
liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per
effettuare il drenaggio completo del percolato prima del
trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.