Art. 39 
 
 
                    Accumulo temporaneo di letami 
 
  1. L'accumulo  temporaneo  di  letami  e  di  lettiere  esauste  di
allevamenti  avicunicoli,  esclusi  gli  altri  materiali  assimilati
definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e), e' ammesso  ai  soli  fini
della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di
utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantita' di  letame
accumulato deve  essere  funzionale  alle  esigenze  colturali  degli
appezzamenti di suolo. 
  2. L'accumulo e' vietato nei seguenti casi: 
    a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline; 
    b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; 
    c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio  dell'arenile  per
le acque marino-costiere e di transizione, nonche' delle  zone  umide
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 
  3. L'accumulo temporaneo di cui al comma  1  e'  ammesso  su  suolo
agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei
letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo non  puo'
essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una  stessa  annata
agraria. Per le lettiere degli  allevamenti  avicunicoli  valgono  le
disposizioni di cui all'art. 11. 
  4. Gli accumuli  devono  essere  di  forma  e  dimensioni  tali  da
garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non  generare
liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure  necessarie  per
effettuare  il   drenaggio   completo   del   percolato   prima   del
trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.