Art. 40 Modalita' di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e del digestato di cui al presente decreto, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto: a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale; b) 90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole; c) 90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni; d) per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di: 1) 90 giorni nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; 2) 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. 2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, documentate da una relazione tecnica illustrativa da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e province autonome possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorita' di bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresi' prevedere un'organizzazione del periodo di divieto diversa che tenga conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture. In particolare, prevedono periodi di divieto continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio), nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche e periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico, da valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi di informative sui possibili periodi di spandimento, qualora le condizioni di praticabilita' dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e questa avvenga in presenza di: prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti; terreni con residui colturali; preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. 3. Le regioni e le province autonome, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni. 4. Le regioni e le province autonome predispongono una relazione tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3. 5. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantita' di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantita' di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse quantita' di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o in alternativa di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al presente decreto. Le dosi di effluente di allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto o del MAS di ci all'art. 3, comma 1 lettera r), e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e di digestato, devono essere giustificate dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui all'art. 5, quando previsto. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile. Le regioni e le province autonome definiscono le modalita' di calcolo e determinazione dell'azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento, distinguendo quello derivante dagli effluenti di allevamento o acque reflue, da quello derivante dal digestato. 6. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare: a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante; b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il piu' vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a piu' applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera; c) la corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui all'art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA; d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e modalita' tali da contenere le emissioni in atmosfera quali spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interramento entro le 24 ore, fertirrigazione; e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA; f) la conformita' delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all'allegato VII. 7. Le regioni e le province autonome possono prevedere specifiche disposizioni in merito alla proporzione di suolo da destinare a colture permanenti collegate a colture annuali, promuovendo altresi', ove possibile, il ricorso all'inerbimento dell'interfilare. 8. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi. 9. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le regioni e le province autonome verificano l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone vulnerabili e valutano l'opportunita' di adottare gli interventi di cui all'Allegato II nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale. 10. Le regioni e le province autonome individuano, all'interno delle zone vulnerabili, particolari aree di criticita' ambientale dovuta all'elevata permeabilita' del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacita' delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine. 10. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, deve avvenire secondo le modalita' di cui all'allegato VI.