Art. 40
Modalita' di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, comma 1, e 9,
comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e
delle acque reflue e del digestato di cui al presente decreto,
nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' vietato nella stagione
autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di
febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi
di divieto:
a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di
cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione
dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto
di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi
invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per
cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto
ammoniacale;
b) 90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino,
ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre
l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15
dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati
permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
c) 90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione
delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a
tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali vale
il periodo di divieto di 120 giorni;
d) per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque
reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha
durata di:
1) 90 giorni nei terreni con prati, ivi compresi i medicai,
cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento
permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per
la semina primaverile anticipata;
2) 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.
2. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali,
documentate da una relazione tecnica illustrativa da trasmettere al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
regioni e province autonome possono individuare, anche sulla base
dell'indirizzo dell'Autorita' di bacino, decorrenze di divieto
diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresi' prevedere
un'organizzazione del periodo di divieto diversa che tenga conto sia
degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli
della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta
gestione delle colture. In particolare, prevedono periodi di divieto
continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio),
nei mesi in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei
terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture
non consentano una gestione corretta delle operazioni agronomiche e
periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico, da
valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi
di informative sui possibili periodi di spandimento, qualora le
condizioni di praticabilita' dei terreni siano tali da consentire
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e questa
avvenga in presenza di:
prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree
con inerbimenti permanenti;
terreni con residui colturali;
preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile
anticipata o autunnale posticipata.
3. Le regioni e le province autonome, in presenza di colture che
utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione
autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e
vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di
divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non
continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei
periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette
coltivazioni.
4. Le regioni e le province autonome predispongono una relazione
tecnica in allegato alla scheda n. 30 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002,
relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere
impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli
effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantita' di
applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio
dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della
mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi
azoto-fissatori. La quantita' di effluente non deve in ogni caso
determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto
superiore a 170 kg per ettaro e per anno (fatte salve diverse
quantita' di azoto concesse con deroga della Commissione Europea),
inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei
valori della tabella 2 dell'Allegato I o in alternativa di altri
valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati
nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli
animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti
organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque
reflue di cui al presente decreto. Le dosi di effluente di
allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto o del MAS
di ci all'art. 3, comma 1 lettera r), e l'eventuale integrazione di
concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di cui al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e di digestato, devono essere
giustificate dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui
all'art. 5, quando previsto. Per le aziende ricadenti in parte anche
in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale
sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie
aziendale ricadente in zona vulnerabile. Le regioni e le province
autonome definiscono le modalita' di calcolo e determinazione
dell'azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento,
distinguendo quello derivante dagli effluenti di allevamento o acque
reflue, da quello derivante dal digestato.
6. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque
superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre
misure adottate devono assicurare:
a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante;
b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile
con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione
dei fertilizzanti azotati il piu' vicino possibile al momento della
loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a piu'
applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento
atti a minimizzare le emissioni in atmosfera;
c) la corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti di cui al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sia di effluenti di
allevamento, sia di acque reflue di cui all'art. 101 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente alle disposizioni di
cui al CBPA;
d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e
modalita' tali da contenere le emissioni in atmosfera quali
spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da
interramento entro le 24 ore, fertirrigazione;
e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella
gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
f) la conformita' delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui
al CBPA ed all'allegato VII.
7. Le regioni e le province autonome possono prevedere specifiche
disposizioni in merito alla proporzione di suolo da destinare a
colture permanenti collegate a colture annuali, promuovendo altresi',
ove possibile, il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.
8. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della
coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli
tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le
disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a
ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie
e stocchi.
9. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e della
riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola
dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le regioni e le province
autonome verificano l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone
vulnerabili e valutano l'opportunita' di adottare gli interventi di
cui all'Allegato II nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale.
10. Le regioni e le province autonome individuano, all'interno
delle zone vulnerabili, particolari aree di criticita' ambientale
dovuta all'elevata permeabilita' del suolo, alla consistente
percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacita' delle
colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni
distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione
ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi
precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di
azoto di qualsiasi origine.
10. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti
organici di cui decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, deve
avvenire secondo le modalita' di cui all'allegato VI.