Art. 40 
 
 
    Modalita' di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli  8,  comma  1,  e  9,
comma 1, l'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  zootecnici  e
delle acque reflue e  del  digestato  di  cui  al  presente  decreto,
nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti  organici  di  cui  al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e' vietato nella  stagione
autunno-invernale, di  norma  dal  1  novembre,  fino  alla  fine  di
febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti  periodi  minimi
di divieto: 
    a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti  organici  di
cui al decreto legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  ad  eccezione
dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante  compostato  misto
di cui le Regioni possono  disporre  l'applicazione  anche  nei  mesi
invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5  per
cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in  forma  di  azoto
ammoniacale; 
    b) 90 giorni  per  i  letami  ad  eccezione  del  letame  bovino,
ovicaprino e di equidi per  il  quale  le  Regioni  possono  disporre
l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo  15
dicembre  -  15  gennaio,  quando  utilizzato  su  pascoli  e   prati
permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole; 
    c) 90 giorni per i materiali assimilati al  letame  ad  eccezione
delle deiezioni degli avicunicoli essiccate  con  processo  rapido  a
tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali  vale
il periodo di divieto di 120 giorni; 
    d) per il liquami e materiali ad essi assimilati e per  le  acque
reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto  ha
durata di: 
      1) 90 giorni nei terreni con prati,  ivi  compresi  i  medicai,
cereali autunno - vernini, colture ortive,  arboree  con  inerbimento
permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per
la semina primaverile anticipata; 
      2) 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. 
  2. In relazione alle specifiche condizioni  pedoclimatiche  locali,
documentate da una relazione tecnica illustrativa da  trasmettere  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni e province autonome possono  individuare,  anche  sulla  base
dell'indirizzo  dell'Autorita'  di  bacino,  decorrenze  di   divieto
diverse da quella prevista al comma 1 e  possono  altresi'  prevedere
un'organizzazione del periodo di divieto diversa che tenga conto  sia
degli andamenti climatici della stagione  autunnale,  sia  di  quelli
della  stagione  primaverile  e  dei  loro  riflessi  sulla  corretta
gestione delle colture. In particolare, prevedono periodi di  divieto
continuativo, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre  al  31  gennaio),
nei mesi in cui le  temperature,  le  precipitazioni,  lo  stato  dei
terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da  parte  delle  colture
non consentano una gestione corretta delle operazioni  agronomiche  e
periodi non continuativi correlati  all'andamento  meteorologico,  da
valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi
di informative sui  possibili  periodi  di  spandimento,  qualora  le
condizioni di praticabilita' dei terreni  siano  tali  da  consentire
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento  e  questa
avvenga in presenza di: 
    prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o  arboree
con inerbimenti permanenti; 
    terreni con residui colturali; 
    preparazione  dei  terreni  ai  fini  della  semina   primaverile
anticipata o autunnale posticipata. 
  3. Le regioni e le province autonome, in presenza  di  colture  che
utilizzano l'azoto  in  misura  significativa  anche  nella  stagione
autunno-invernale,  come  per  esempio  le  colture  ortofloricole  e
vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di
divieto  diversi  da  quelli  indicati  al   comma   1,   anche   non
continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei  ritmi  e  dei
periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte  di  dette
coltivazioni. 
  4. Le regioni e le province autonome  predispongono  una  relazione
tecnica in allegato alla  scheda  n.  30  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del  18  settembre  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  245  del  18  ottobre  2002,
relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3. 
  5. Sui  terreni  utilizzati  per  gli  spandimenti,  devono  essere
impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove  disponibili,  gli
effluenti  di  allevamento  ed  i  digestati  le  cui  quantita'   di
applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto  del  bilancio
dell'azoto,   del   reale    fabbisogno    delle    colture,    della
mineralizzazione netta dei suoli  e  degli  apporti  degli  organismi
azoto-fissatori. La quantita' di effluente  non  deve  in  ogni  caso
determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto
superiore a 170 kg  per  ettaro  e  per  anno  (fatte  salve  diverse
quantita' di azoto concesse con deroga  della  Commissione  Europea),
inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata  sulla  base  dei
valori della tabella 2 dell'Allegato I  o  in  alternativa  di  altri
valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati
nell'allegato stesso, comprensivo delle  deiezioni  depositate  dagli
animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti
organici derivanti dagli  effluenti  di  allevamento  e  dalle  acque
reflue  di  cui  al  presente  decreto.  Le  dosi  di  effluente   di
allevamento, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto o del MAS
di ci all'art. 3, comma 1 lettera r), e l'eventuale  integrazione  di
concimi azotati e ammendanti/correttivi organici di  cui  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n.  75  e  di  digestato,  devono  essere
giustificate dal Piano  di  utilizzazione  agronomica  (PUA)  di  cui
all'art. 5, quando previsto. Per le aziende ricadenti in parte  anche
in  zone   non   vulnerabili,   il   quantitativo   medio   aziendale
sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie
aziendale ricadente in zona vulnerabile. Le  regioni  e  le  province
autonome  definiscono  le  modalita'  di  calcolo  e   determinazione
dell'azoto in ingresso  e  in  uscita  dai  sistemi  di  trattamento,
distinguendo quello derivante dagli effluenti di allevamento o  acque
reflue, da quello derivante dal digestato. 
  6. Al fine di contenere le dispersioni  di  nutrienti  nelle  acque
superficiali e profonde, le tecniche  di  distribuzione  e  le  altre
misure adottate devono assicurare: 
    a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante; 
    b) l'elevata utilizzazione degli  elementi  nutritivi  ottenibile
con un insieme di buone pratiche che  comprende  la  somministrazione
dei fertilizzanti azotati il piu' vicino possibile al  momento  della
loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a piu'
applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di  spandimento
atti a minimizzare le emissioni in atmosfera; 
    c) la corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti di cui  al
decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  sia  di  effluenti  di
allevamento, sia di acque reflue di  cui  all'art.  101  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente alle disposizioni di
cui al CBPA; 
    d) lo  spandimento  del  liquame  con  sistemi  di  erogazione  e
modalita'  tali  da  contenere  le  emissioni  in   atmosfera   quali
spandimento a raso, per  iniezione,  a  bassa  pressione  seguito  da
interramento entro le 24 ore, fertirrigazione; 
    e) l'adozione di sistemi di avvicendamento  delle  colture  nella
gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA; 
    f) la conformita' delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui
al CBPA ed all'allegato VII. 
  7. Le regioni e le province autonome possono  prevedere  specifiche
disposizioni in merito alla  proporzione  di  suolo  da  destinare  a
colture permanenti collegate a colture annuali, promuovendo altresi',
ove possibile, il ricorso all'inerbimento dell'interfilare. 
  8.  Ai  fini  dell'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti   di
allevamento, al di fuori  del  periodo  di  durata  del  ciclo  della
coltura principale devono essere garantite o una copertura dei  suoli
tramite colture  intercalari  o  colture  di  copertura,  secondo  le
disposizioni contenute nel CBPA o altre  pratiche  colturali  atte  a
ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di  paglie
e stocchi. 
  9. Ai fini della ottimizzazione dell'efficienza dell'azoto e  della
riduzione del rischio di inquinamento da nitrati di origine  agricola
dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le regioni e le province
autonome verificano l'efficacia dell'applicazione del CBPA nelle zone
vulnerabili e valutano l'opportunita' di adottare gli  interventi  di
cui all'Allegato II nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale. 
  10. Le regioni e  le  province  autonome  individuano,  all'interno
delle zone vulnerabili, particolari  aree  di  criticita'  ambientale
dovuta  all'elevata  permeabilita'  del   suolo,   alla   consistente
percolazione o a condizioni che possono ridurre  la  capacita'  delle
colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni
distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione
ambientale aggiuntive o  integrative  a  quelle  indicate  nei  commi
precedenti, ivi compresa l'ulteriore  limitazione  degli  apporti  di
azoto di qualsiasi origine. 
  10. L'utilizzazione agronomica dei  concimi  azotati  e  ammendanti
organici di cui decreto legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  deve
avvenire secondo le modalita' di cui all'allegato VI.