Art. 41
Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei Programmi
d'azione, definiscono politiche per la gestione degli effluenti di
allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un
corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformita' alle
modalita' di gestione di cui all'Allegato III, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.
2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi
idrici ad elevata vulnerabilita' da nitrati oppure a rischio di
eutrofizzazione, le regioni e le province autonome rendono
obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalita' di gestione di
cui all'Allegato III, parte B, nei casi in cui la produzione di azoto
sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per
gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative
dei Programmi d'azione gia' adottati, come stabilito dall'art. 92,
comma 8, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le regioni possono prevedere, in accordo alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti
nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i
soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al
ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi
del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre
forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati
gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B.
4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, definiscono l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli
impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da
utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando
successivamente le necessarie modifiche al proprio Piano energetico,
di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e
l'adeguamento degli impianti puo' avvenire con il ricorso alle misure
di cui agli Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti ai sensi
dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3
per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1,
nonche' l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui
all'Allegato, III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
recante «l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'».