Art. 41 Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici 1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei Programmi d'azione, definiscono politiche per la gestione degli effluenti di allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformita' alle modalita' di gestione di cui all'Allegato III, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali. 2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilita' da nitrati oppure a rischio di eutrofizzazione, le regioni e le province autonome rendono obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalita' di gestione di cui all'Allegato III, parte B, nei casi in cui la produzione di azoto sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati per gli spandimenti e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative dei Programmi d'azione gia' adottati, come stabilito dall'art. 92, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Le regioni possono prevedere, in accordo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, finanziamenti nell'ambito di accordi e contratti di programma da stipulare con i soggetti interessati per l'adozione delle tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente ai sensi del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale al cui interno sono realizzati gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B. 4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definiscono l'elenco, da aggiornare periodicamente, degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da utilizzare per i trattamenti di cui al comma 3, apportando successivamente le necessarie modifiche al proprio Piano energetico, di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti puo' avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 3 per i trattamenti previsti all'Allegato III, parte B, punto 1, nonche' l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di cui all'Allegato, III parte B, punto 2, sono approvati e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante «l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'».