Art. 41 
 
 
       Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici 
 
  1. Le regioni e le province  autonome,  nell'ambito  dei  Programmi
d'azione, definiscono politiche per la gestione  degli  effluenti  di
allevamento basate  su  tecniche  finalizzate  al  ripristino  di  un
corretto  equilibrio  agricoltura-ambiente,   in   conformita'   alle
modalita' di gestione di cui all'Allegato III,  tenendo  conto  delle
migliori tecniche disponibili al fine  di  evitare  il  trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali. 
  2. In particolari contesti  territoriali  caratterizzati  da  corpi
idrici ad elevata vulnerabilita'  da  nitrati  oppure  a  rischio  di
eutrofizzazione,  le  regioni  e   le   province   autonome   rendono
obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalita' di gestione di
cui all'Allegato III, parte B, nei casi in cui la produzione di azoto
sia in eccedenza rispetto ai fabbisogni dei  terreni  utilizzati  per
gli spandimenti e qualora si rendano necessarie  azioni  rafforzative
dei Programmi d'azione gia' adottati, come  stabilito  dall'art.  92,
comma 8, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3.  Le  regioni  possono  prevedere,  in  accordo  alla  disciplina
comunitaria  in  materia  di  aiuti   alle   imprese,   finanziamenti
nell'ambito di accordi e contratti di programma da  stipulare  con  i
soggetti interessati per l'adozione  delle  tecniche  finalizzate  al
ripristino di un corretto equilibrio  agricoltura-ambiente  ai  sensi
del comma 1, promuovendo la costituzione di consorzi ovvero di  altre
forme di cooperazione interaziendale al cui interno  sono  realizzati
gli impianti per i trattamenti di cui all'Allegato III, parte B. 
  4. Le regioni, entro sette mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, definiscono l'elenco, da  aggiornare  periodicamente,  degli
impianti di depurazione di acque reflue urbane e di altri impianti da
utilizzare  per  i  trattamenti  di  cui  al  comma   3,   apportando
successivamente le necessarie modifiche al proprio Piano  energetico,
di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti. La  realizzazione  e
l'adeguamento degli impianti puo' avvenire con il ricorso alle misure
di cui agli Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti ai  sensi
dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  5. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma  3
per i trattamenti  previsti  all'Allegato  III,  parte  B,  punto  1,
nonche' l'adeguamento degli impianti stessi per i trattamenti di  cui
all'Allegato, III parte B, punto 2, sono approvati e  autorizzati  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387
recante «l'attuazione della direttiva n.  2001/77/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  27  settembre  2001  relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'».