Art. 42 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Ai fini della verifica della  concentrazione  di  nitrati  nelle
acque superficiali e sotterranee  e  della  valutazione  dello  stato
trofico delle acque lacustri, di transizione,  marino-costiere  e  di
eventuali altre tipologie di  acque  superficiali  individuate  dalle
regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I  alla  Parte  Terza  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e  le  province
autonome, sulla base di un programma di  monitoraggio,  effettuano  i
controlli in stazioni di campionamento  rappresentative  delle  acque
superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine
e costiere. 
  2. Fermo restando quanto disposto al  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome sulla base delle  comunicazioni  ricevute  e  delle
altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque,
agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e
idrologiche,  organizzano  ed  effettuano  anche   nelle   zone   non
vulnerabili  sia  controlli  cartolari  con  incrocio  di  dati,  sia
controlli  nelle  aziende  agro-zootecniche  ed  agroalimentari   per
verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica
agli obblighi ed alla  comunicazione  di  cui  al  presente  decreto,
impegnando le loro risorse in  relazione  al  rischio  ambientale  ed
igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10
per cento delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli  aziendali
per il 4 per cento, con inclusione di analisi dei  suoli  specie  nei
comprensori piu' intensamente coltivati per evitare eccessi di  azoto
e fosforo. 
  3. Le regioni e le province autonome trasmettono, anche per le zone
non vulnerabili, i dati  conoscitivi  sul  monitoraggio  delle  acque
relativi alla scheda 27 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  del  18  settembre  2002,  secondo  le
modalita' indicate nello stesso. 
  4. Le regioni e le province autonome predispongono e attuano, anche
al fine della designazione di eventuali ulteriori  zone  vulnerabili,
un programma di  sorveglianza  per  la  verifica  dell'efficacia  dei
Programmi d'azione adottati nelle zone vulnerabili, che  permetta  di
evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque,
nonche' l'evoluzione  delle  pratiche  agricole  e  la  presenza  dei
nutrienti nei suoli coltivati. A tal fine, le regioni e  le  province
autonome possono fare riferimento, in via  orientativa,  all'Allegato
VIII. 
  5. Le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
predispongono in ogni caso un  piano  di  monitoraggio,  al  fine  di
verificare   periodicamente   nei    suoli    agricoli    interessati
dall'utilizzazione agronomica degli  effluenti  e  del  digestato  le
concentrazioni di  nutrienti,  quali  azoto  e  fosforo,  di  metalli
pesanti, quali rame e zinco, e  di  sali  solubili,  quale  il  sodio
scambiabile. Le determinazioni analitiche  sono  eseguite  secondo  i
metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui  al  decreto  13
settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole  e  forestali.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  individuano
i limiti di accettabilita' delle concentrazioni di tali sostanze  nel
suolo sulla base delle specifiche condizioni locali. 
  6. Le regioni e le province autonome prevedono  altresi'  forme  di
registrazione,  da  parte  delle   aziende,   delle   operazioni   di
applicazione  al  suolo  di  cui  al  presente  Titolo,  utili   allo
svolgimento dei controlli di cui al comma 2. 
  7. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 6 e'
finalizzata all'accertamento: 
    a) della piena  utilizzazione  dei  terreni,  in  particolare  di
quelli  ubicati  ai  margini  dell'azienda  e  di  quelli   messi   a
disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; 
    b) del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi  e  dei
periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA. 
  8.  Le   autorita'   competenti   effettuano   sopralluoghi   sugli
appezzamenti  di  cui  al  PUA   ovvero   ad   altre   tipologie   di
comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi: 
    a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione; 
    b) presenza delle colture indicate; 
    c)  rispondenza  dei  mezzi  e  delle  modalita'  di  spandimento
dichiarate. 
  Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di  cui
al comma 2.