Art. 42 Controlli 1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le regioni e le province autonome sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizzano ed effettuano anche nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10 per cento delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali per il 4 per cento, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori piu' intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo. 3. Le regioni e le province autonome trasmettono, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002, secondo le modalita' indicate nello stesso. 4. Le regioni e le province autonome predispongono e attuano, anche al fine della designazione di eventuali ulteriori zone vulnerabili, un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia dei Programmi d'azione adottati nelle zone vulnerabili, che permetta di evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque, nonche' l'evoluzione delle pratiche agricole e la presenza dei nutrienti nei suoli coltivati. A tal fine, le regioni e le province autonome possono fare riferimento, in via orientativa, all'Allegato VIII. 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono in ogni caso un piano di monitoraggio, al fine di verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio scambiabile. Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i limiti di accettabilita' delle concentrazioni di tali sostanze nel suolo sulla base delle specifiche condizioni locali. 6. Le regioni e le province autonome prevedono altresi' forme di registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma 2. 7. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 6 e' finalizzata all'accertamento: a) della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; b) del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA. 8. Le autorita' competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione; b) presenza delle colture indicate; c) rispondenza dei mezzi e delle modalita' di spandimento dichiarate. Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui al comma 2.