Art. 42
Controlli
1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle
acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato
trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di
eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle
regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province
autonome, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i
controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque
superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine
e costiere.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le regioni e le
province autonome sulla base delle comunicazioni ricevute e delle
altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque,
agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e
idrologiche, organizzano ed effettuano anche nelle zone non
vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia
controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per
verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica
agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto,
impegnando le loro risorse in relazione al rischio ambientale ed
igienico-sanitario. I controlli cartolari sono raccomandati per il 10
per cento delle comunicazioni effettuate nell'anno; quelli aziendali
per il 4 per cento, con inclusione di analisi dei suoli specie nei
comprensori piu' intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto
e fosforo.
3. Le regioni e le province autonome trasmettono, anche per le zone
non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque
relativi alla scheda 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 18 settembre 2002, secondo le
modalita' indicate nello stesso.
4. Le regioni e le province autonome predispongono e attuano, anche
al fine della designazione di eventuali ulteriori zone vulnerabili,
un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia dei
Programmi d'azione adottati nelle zone vulnerabili, che permetta di
evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque,
nonche' l'evoluzione delle pratiche agricole e la presenza dei
nutrienti nei suoli coltivati. A tal fine, le regioni e le province
autonome possono fare riferimento, in via orientativa, all'Allegato
VIII.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono in ogni caso un piano di monitoraggio, al fine di
verificare periodicamente nei suoli agricoli interessati
dall'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato le
concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli
pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio
scambiabile. Le determinazioni analitiche sono eseguite secondo i
metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto 13
settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano
i limiti di accettabilita' delle concentrazioni di tali sostanze nel
suolo sulla base delle specifiche condizioni locali.
6. Le regioni e le province autonome prevedono altresi' forme di
registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di
applicazione al suolo di cui al presente Titolo, utili allo
svolgimento dei controlli di cui al comma 2.
7. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 6 e'
finalizzata all'accertamento:
a) della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di
quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a
disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
b) del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei
periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
8. Le autorita' competenti effettuano sopralluoghi sugli
appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di
comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
b) presenza delle colture indicate;
c) rispondenza dei mezzi e delle modalita' di spandimento
dichiarate.
Le regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui
al comma 2.