Art. 43
Formazione e informazione degli agricoltori
1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle
disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi
dell'art. 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi
di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:
a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le
norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di
altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo
al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale
alle normative ambientali cogenti;
c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale
rivolto alle aziende;
d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi
di Gestione ambientale.