Art. 43 
 
 
             Formazione e informazione degli agricoltori 
 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  tenuto   conto   delle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  individuano  ai  sensi
dell'art. 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, interventi di formazione e informazione  sui  Programmi
di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di: 
    a) far conoscere alle aziende situate nelle zone  vulnerabili  le
norme in materia di effluenti di allevamento, di acque  reflue  e  di
altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo; 
    b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo
al fine di mantenere aggiornato il livello di  conformita'  aziendale
alle normative ambientali cogenti; 
    c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale
rivolto alle aziende; 
    d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei  Sistemi
di Gestione ambientale.