Art. 43 Formazione e informazione degli agricoltori 1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di: a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo; b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle normative ambientali cogenti; c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.