Art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo) 1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea e' vincolata. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, altresi', agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi. 3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o piu' enti l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare tale attivita'. 4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtu' di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedura di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza. 5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6 in materia di joint venture: a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; b) la natura e il valore degli appalti considerati; c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la jointventure, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga. 6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 159; 7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonche' la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121. 8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108.
Note all'art. 114 - Si riporta l'allegato II della Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE): "Allegato II Elenco degli atti giuridici dell'unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 I diritti concessi in virtu' di una procedura in base alla quale e' stata assicurata una pubblicita' adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un'adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell'Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva: a) rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformita' delle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE; b) rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformita' della direttiva 2009/72/CE; c) la concessione di autorizzazioni, in conformita' delle procedure cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sara'; d) una procedura per la concessione di un'autorizzazione a esercitare un'attivita' di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE; e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purche' la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.".