Art. 114 
 
               (Norme applicabili e ambito soggettivo) 
 
  1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo  si  applicano  le
norme che seguono e, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
agli articoli da 1 a 58, ad esclusione  delle  disposizioni  relative
alle concessioni. L'articolo  49  si  applica  con  riferimento  agli
allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice  1  dell'Unione
europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui  l'Unione
europea e' vincolata. 
  2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano,  altresi',
agli enti aggiudicatori che  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  o
imprese pubbliche che svolgono una  delle  attivita'  previste  dagli
articoli da 115 a 121; si applicano altresi' ai tutti i soggetti  che
pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o  imprese  pubbliche,
annoverano tra le loro attivita' una  o  piu'  attivita'  tra  quelle
previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu' di  diritti
speciali o esclusivi. 
  3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o  esclusivi
si intendono i diritti concessi  dallo  Stato  o  dagli  enti  locali
mediante disposizione  legislativa,  regolamentare  o  amministrativa
avente l'effetto di riservare a uno o  piu'  enti  l'esercizio  delle
attivita' previste  dagli  articoli  da  115  a  121  e  di  incidere
sostanzialmente sulla capacita' di  altri  enti  di  esercitare  tale
attivita'. 
  4. Non costituiscono diritti speciali o  esclusivi,  ai  sensi  del
comma 3, i diritti concessi in virtu' di una  procedura  ad  evidenza
pubblica basata  su  criteri  oggettivi.  A  tali  fini,  oltre  alle
procedura di cui al presente codice, costituiscono  procedure  idonee
ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte  le
procedure di cui  all'allegato  II  della  direttiva  2014/25/UE  del
Parlamento  e  del  Consiglio  in  grado  di  garantire   un'adeguata
trasparenza. 
  5. Qualora la Commissione europea ne  faccia  richiesta,  gli  enti
aggiudicatori  notificano  le  seguenti  informazioni  relative  alle
deroghe di cui all'articolo 6 in materia di joint venture: 
  a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; 
  b) la natura e il valore degli appalti considerati; 
  c) gli  ulteriori  elementi  che  la  Commissione  europea  ritenga
necessari per provare che le relazioni  tra  l'ente  aggiudicatore  e
l'impresa o  la  jointventure,  cui  gli  appalti  sono  aggiudicati,
rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga. 
  6. Per i servizi di ricerca e sviluppo  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 159; 
  7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione»
comprende la generazione, produzione nonche' la vendita  all'ingrosso
e al dettaglio.  Tuttavia,  la  produzione  di  gas  sotto  forma  di
estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121. 
  8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali  si
applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108. 
 
          Note all'art. 114 
              - Si riporta l'allegato II della Direttiva 26  febbraio
          2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del
          Consiglio sulle procedure d'appalto  degli  enti  erogatori
          nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
          servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo
          rilevante ai fini del SEE): 
              "Allegato II 
              Elenco  degli  atti  giuridici   dell'unione   di   cui
          all'articolo 4, paragrafo 3 
              I diritti concessi in virtu' di una procedura  in  base
          alla quale e' stata assicurata una pubblicita' adeguata,  e
          in  caso  tale  concessione  si  sia  basata   su   criteri
          oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi»
          ai sensi  dell'articolo  4  della  presente  direttiva.  Il
          seguente elenco  contiene  una  serie  di  procedure,  onde
          garantire  un'adeguata  trasparenza  preliminare,  per   il
          rilascio  di  autorizzazioni  sulla  base  di  altri   atti
          giuridici  dell'Unione  che  non   costituiscono   «diritti
          speciali  o  esclusivi»  ai  sensi  dell'articolo  4  della
          presente direttiva: 
              a)  rilascio  di  autorizzazioni  per  la  gestione  di
          impianti a gas naturale in conformita' delle  procedure  di
          cui all'articolo 4 della direttiva 2009/73/CE; 
              b) rilascio di autorizzazioni  o  invito  a  presentare
          offerte  per  la  costruzione  di  nuovi  impianti  per  la
          produzione  di  energia  elettrica  in  conformita'   della
          direttiva 2009/72/CE; 
              c) la concessione  di  autorizzazioni,  in  conformita'
          delle  procedure  cui  all'articolo   9   della   direttiva
          97/67/CE, in relazione a un servizio postale  che  non  sia
          riservato o che non lo sara'; 
              d)   una    procedura    per    la    concessione    di
          un'autorizzazione a esercitare un'attivita' di sfruttamento
          degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE; 
              e)  contratti  di  servizio  pubblico  ai   sensi   del
          regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura  di  servizi
          pubblici di trasporto di passeggeri per  autobus,  tramvia,
          ferrovia o  metropolitana,  assegnati  sulla  base  di  una
          procedura di gara conformemente all'articolo  5,  paragrafo
          3, dello stesso, purche' la durata di detti  contratti  sia
          conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi  3  o
          4, di tale regolamento.".