Art. 116 
 
 
                           (Elettricita') 
 
  1. Per quanto riguarda l'elettricita', il presente capo si  applica
alle seguenti attivita': 
  a)la messa a disposizione o la gestione  di  reti  fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; 
  b)l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'. 
  2. L'alimentazione con elettricita' di reti fisse che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'  un
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita'  di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: 
  a)la produzione di elettricita' da parte di tale ente aggiudicatore
avviene  perche'  il  suo  consumo  e'  necessario  all'esercizio  di
un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo  o  dagli
articoli 115, 117 e 118; 
  b) l'alimentazione della rete pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della
produzione totale di energia di  tale  ente,  considerando  la  media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.