Art. 52 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro; c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato; e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.