Art. 41. 
                             Promozione 
 
  1. E' concesso un contributo a  soggetti  pubblici  e  privati  che
realizzino  progetti  triennali  di  promozione,   di   rilevanza   e
operativita'  nazionale  o  internazionale  per  gli  ambiti  teatro,
musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori  afferenti
alle seguenti finalita': 
    a) al ricambio generazionale degli artisti; 
    b) alla coesione e all'inclusione sociale; 
    c) al perfezionamento professionale; 
    d) alla formazione del pubblico. 
  2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al  comma  1,  del
presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui  all'articolo  3,
comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo
di lucro. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
le altre  forme  di  contribuzione  previste  dal  presente  decreto.
Possono  essere  sostenuti  fino  a  un  massimo  quindici   progetti
rispettivamente per gli ambiti delle attivita' di danza e di circo  e
di spettacolo viaggiante e fino ad un massimo di venti  progetti  per
gli ambiti delle attivita' di  musica  e  di  teatro.  I  progetti  a
carattere multidisciplinare potranno fare domanda  sulla  base  della
disciplina di prevalenza in uno degli ambiti di cui  all'articolo  3,
comma 5, lettere a), b) c) e d). 
  4.  La  domanda  e'  oggetto  di  una  valutazione,  di   carattere
esclusivamente qualitativo, da  parte  delle  Commissioni  consultive
competenti per materia.  La  valutazione  qualitativa  e'  effettuata
dalla Commissione in base agli indicatori riportati  nell'Allegato  E
del presente decreto. Possono accedere al contributo i  progetti  che
ottengano un punteggio minimo di  sessanta  punti  su  cento,  tenuto
conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito,
di cui al comma 3 del presente articolo. Per  la  determinazione  del
contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applichera'
quanto previsto all'articolo 5,  commi  10,  11  e  12  del  presente
decreto. 
  5. I  soggetti  richiedenti  devono  presentare,  entro  i  termini
previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni
concernenti   l'attivita'   annualmente   svolta,   corredate   dalla
documentazione e da un programma  dettagliato  riferito  all'anno  in
corso, nonche', al  termine  del  triennio,  la  relazione  finale  a
consuntivo, secondo le modalita' di cui ai commi 6 e 7  del  presente
articolo. 
  6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte  su  modelli
predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
del presente decreto. 
  7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 e' redatta su
modelli predisposti dall'amministrazione ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 3, del presente decreto. 
  8. Le Commissioni consultive competenti per materia  effettuano  il
monitoraggio  dell'andamento  dei  progetti  rispetto  ai   programmi
presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza  e  congruita'
dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere,
in rapporto ai destinatari dell'attivita' e in relazione ai parametri
di riferimento di cui all'Allegato E del  presente  decreto,  che  ne
costituisce parte integrante.