Art. 41. Promozione 1. E' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti triennali di promozione, di rilevanza e operativita' nazionale o internazionale per gli ambiti teatro, musica, danza e circo e spettacolo viaggiante, nei settori afferenti alle seguenti finalita': a) al ricambio generazionale degli artisti; b) alla coesione e all'inclusione sociale; c) al perfezionamento professionale; d) alla formazione del pubblico. 2. Per accedere al contributo, i soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, ove operanti negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere b) e c) del presente decreto, non devono avere scopo di lucro. 3. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto. Possono essere sostenuti fino a un massimo quindici progetti rispettivamente per gli ambiti delle attivita' di danza e di circo e di spettacolo viaggiante e fino ad un massimo di venti progetti per gli ambiti delle attivita' di musica e di teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c) e d). 4. La domanda e' oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, da parte delle Commissioni consultive competenti per materia. La valutazione qualitativa e' effettuata dalla Commissione in base agli indicatori riportati nell'Allegato E del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo. Per la determinazione del contributo finanziario annuale per il singolo progetto si applichera' quanto previsto all'articolo 5, commi 10, 11 e 12 del presente decreto. 5. I soggetti richiedenti devono presentare, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 4, del presente decreto, le relazioni concernenti l'attivita' annualmente svolta, corredate dalla documentazione e da un programma dettagliato riferito all'anno in corso, nonche', al termine del triennio, la relazione finale a consuntivo, secondo le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. 6. Le relazioni annuali di cui al comma 5 sono redatte su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto. 7. La relazione finale a consuntivo di cui al comma 5 e' redatta su modelli predisposti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente decreto. 8. Le Commissioni consultive competenti per materia effettuano il monitoraggio dell'andamento dei progetti rispetto ai programmi presentati, con riguardo sia alla coerenza, pertinenza e congruita' dei costi sostenuti, sia alla efficacia delle azioni poste in essere, in rapporto ai destinatari dell'attivita' e in relazione ai parametri di riferimento di cui all'Allegato E del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.