Art. 43. 
                              Residenze 
 
  1. L'Amministrazione, a seguito di specifici accordi  di  programma
con una o piu' regioni, le cui  finalita'  e  i  cui  obiettivi  sono
stabiliti  previa  intesa,  avente  periodicita'  triennale,  con  la
conferenza  permanente  tra  lo  stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, puo' prevedere, nell'ambito delle risorse  disponibili  del
fondo,  interventi  per  progetti  relativi  all'insediamento,   alla
promozione e allo sviluppo del sistema  delle  residenze  artistiche,
quali  esperienze  di  rinnovamento  dei  processi  creativi,   della
mobilita', del confronto artistico  nazionale  e  internazionale,  di
incremento dell'accesso  e  di  qualificazione  della  domanda.  Tali
interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari,
delle regioni. 
  2. L'intesa di cui al comma 1 del  presente  articolo  e'  adottata
entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun  triennio  di
applicazione.