Art. 44. Azioni di sistema 1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonche' con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonche' dell'Unione europea. 2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le commissioni consultive competenti per materia, possono, altresi', essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale ed internazionale.