Art. 44. 
                          Azioni di sistema 
 
  1. L'Amministrazione pianifica, concerta  e  programma  azioni  per
un'efficace attuazione dei compiti e  delle  funzioni  di  promozione
nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7,  comma
20, del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  sviluppando
progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti  di
partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni  e
gli altri enti territoriali e  locali,  nonche'  con  istituzioni  ed
organismi  di  settore  nazionali  ed  esteri,  nonche'   dell'Unione
europea. 
  2. Su esclusiva iniziativa del  Ministro,  sentite  le  commissioni
consultive  competenti  per  materia,   possono,   altresi',   essere
sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere  annuale  o
triennale,  che  si  caratterizzano  per   rilevanza   nazionale   ed
internazionale.