Art. 55 
 
 
             Coinvolgimento degli enti del Terzo settore 
 
  1. In attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',  cooperazione,
efficacia,  efficienza  ed   economicita',   omogeneita',   copertura
finanziaria   e    patrimoniale,    responsabilita'    ed    unicita'
dell'amministrazione, autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni di programmazione e organizzazione  a  livello  territoriale
degli interventi e dei  servizi  nei  settori  di  attivita'  di  cui
all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del
Terzo   settore,   attraverso   forme    di    co-programmazione    e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  rispetto  dei
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle  norme  che
disciplinano specifici  procedimenti  ed  in  particolare  di  quelle
relative alla programmazione sociale di zona. 
  2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare,
degli  interventi  a  tal  fine   necessari,   delle   modalita'   di
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 
  3.  La  co-progettazione  e'  finalizzata   alla   definizione   ed
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio  o
di intervento finalizzati a soddisfare bisogni  definiti,  alla  luce
degli strumenti di programmazione di cui comma 2. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo
settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme
di  accreditamento  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
imparzialita',  partecipazione  e  parita'  di  trattamento,   previa
definizione, da  parte  della  pubblica  amministrazione  procedente,
degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata  e
delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei  criteri  e
delle modalita' per l'individuazione degli enti partner. 
 
          Note all'art. 55: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Per i riferimenti della legge n.  241  del  1990,  si
          veda nelle note all'art. 53.