Art. 56 
 
 
                             Convenzioni 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere  con
le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni  di  promozione
sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore  di
terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale,  se  piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
  2.  Le  convenzioni  di  cui   al   comma   1   possono   prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni  di  promozione  sociale  delle   spese   effettivamente
sostenute e documentate. 
  3. L'individuazione delle organizzazioni di  volontariato  e  delle
associazioni di promozione sociale con cui stipulare  la  convenzione
e' fatta nel rispetto dei  principi  di  imparzialita',  pubblicita',
trasparenza,  partecipazione  e  parita'  di  trattamento,   mediante
procedure comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in
possesso dei  requisiti  di  moralita'  professionale,  e  dimostrare
adeguata attitudine, da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,
all'attivita' concretamente svolta,  alle  finalita'  perseguite,  al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e  alla  capacita'
tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare  e
realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con
riferimento   all'esperienza   maturata,   all'organizzazione,   alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
  4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le
attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei  diritti
e della dignita'  degli  utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali  di
legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale,
il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il  numero  e
l'eventuale qualifica professionale  delle  persone  impegnate  nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei  volontari
e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture
assicurative  di  cui  all'articolo   18,   i   rapporti   finanziari
riguardanti le spese da ammettere a  rimborso  fra  le  quali  devono
figurare  necessariamente   gli   oneri   relativi   alla   copertura
assicurativa, le modalita' di  risoluzione  del  rapporto,  forme  di
verifica delle prestazioni e di controllo  della  loro  qualita',  la
verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita'  di  rimborso
delle spese,  nel  rispetto  del  principio  dell'effettivita'  delle
stesse,  con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo   di
maggiorazione,  accantonamento,  ricarico  o   simili,   e   con   la
limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  quota  parte
imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione. 
 
          Note all'art. 56: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.