Art. 40 
 
         Principi generali delle politiche di remunerazione 
 
  1. Ai fini dell'art. 258,  paragrafo  1,  lettera  l),  degli  atti
delegati e in linea con quanto  previsto  dall'art.  275  degli  atti
delegati, le imprese adottano politiche  di  remunerazione  in  forma
scritta coerenti con la sana e prudente gestione e in linea  con  gli
obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio dell'impresa nel
lungo termine. 
  2. Le imprese evitano politiche di  remunerazione  basate  in  modo
esclusivo o prevalente  sui  risultati  di  breve  termine,  tali  da
incentivare una eccessiva esposizione al rischio o una assunzione dei
rischi  che  ecceda  i  limiti  di  tolleranza  al  rischio   fissati
dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera
e). 
  3. Le imprese nelle politiche di cui al comma 1 assicurano, almeno,
che: 
    a)  le  remunerazioni  concesse  non  pregiudicano  la  capacita'
dell'impresa di mantenere una base patrimoniale adeguata; 
    b) gli accordi di remunerazione con i fornitori  di  servizi  non
incoraggiano un'eccessiva assunzione  di  rischi,  in  considerazione
della strategia di gestione del rischio dell'impresa; 
    c) i  sistemi  di  remunerazione  siano  idonei  a  garantire  il
rispetto delle disposizioni  di  legge,  regolamentari  e  statutarie
nonche'  di  eventuali  codici  etici,  promuovendo   l'adozione   di
comportamenti ad essi conformi; 
    d) siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni
normative o di codici etici; 
    e) la remunerazione, nelle  sue  componenti  fissa  e  variabile,
riflette   l'esperienza   professionale    e    le    responsabilita'
organizzative assegnate, in linea con quanto descritto dal  documento
di cui all'art. 5, comma 2, lettera i) punto i), ed e'  coerente  con
la natura, portata e complessita' dei rischi  inerenti  all'attivita'
dell'impresa; 
    f)  la  remunerazione  degli  amministratori  privi  di   deleghe
esecutive non include,  di  norma,  componenti  variabili.  Nei  casi
eccezionali  in  cui  tali  componenti  sono  previste,   esse   sono
adeguatamente  motivate  e  rappresentano  comunque  una  parte   non
significativa della remunerazione.