Art. 40 Principi generali delle politiche di remunerazione 1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 1, lettera l), degli atti delegati e in linea con quanto previsto dall'art. 275 degli atti delegati, le imprese adottano politiche di remunerazione in forma scritta coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine. 2. Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio o una assunzione dei rischi che ecceda i limiti di tolleranza al rischio fissati dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e). 3. Le imprese nelle politiche di cui al comma 1 assicurano, almeno, che: a) le remunerazioni concesse non pregiudicano la capacita' dell'impresa di mantenere una base patrimoniale adeguata; b) gli accordi di remunerazione con i fornitori di servizi non incoraggiano un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa; c) i sistemi di remunerazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonche' di eventuali codici etici, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi; d) siano note al personale le conseguenze di eventuali violazioni normative o di codici etici; e) la remunerazione, nelle sue componenti fissa e variabile, riflette l'esperienza professionale e le responsabilita' organizzative assegnate, in linea con quanto descritto dal documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera i) punto i), ed e' coerente con la natura, portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa; f) la remunerazione degli amministratori privi di deleghe esecutive non include, di norma, componenti variabili. Nei casi eccezionali in cui tali componenti sono previste, esse sono adeguatamente motivate e rappresentano comunque una parte non significativa della remunerazione.