Art. 43 Rinuncia alla domanda 1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto. 2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. 3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.