Art. 50 
 
 
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la  domanda  di  apertura
                    della liquidazione giudiziale 
 
    1. Il  tribunale,  se  respinge  la  domanda  di  apertura  della
liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a
cura del cancelliere, e' comunicato alle parti  e,  quando  e'  stata
disposta la pubblicita' della domanda, iscritto  nel  registro  delle
imprese. 
    2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il  ricorrente  o  il
pubblico ministero possono proporre reclamo contro  il  decreto  alla
corte di appello  che,  sentite  le  parti,  provvede  in  camera  di
consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni  di  cui
agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 
    3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna
del  creditore  istante  alla  rifusione  delle   spese   ovvero   al
risarcimento  del  danno  per  responsabilita'  aggravata  ai   sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 
    4. Il decreto della corte di appello che rigetta il  reclamo  non
e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla  cancelleria  alle
parti del  procedimento  in  via  telematica,  al  debitore,  se  non
costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e'  iscritto
immediatamente nel registro delle imprese  nel  caso  di  pubblicita'
della domanda. 
    5. In caso di accoglimento  del  reclamo,  la  corte  di  appello
dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli
atti al tribunale, che adotta, con decreto, i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 49, comma 3. Contro la  sentenza  puo'  essere  proposto
ricorso per cassazione, ma i termini sono  ridotti  della  meta'.  La
sentenza della corte di appello  e  il  decreto  del  tribunale  sono
iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere  del
tribunale. 
    6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35  si  computano  con
riferimento alla sentenza della corte di appello. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 50: 
 
              - Per gli articoli 737 e 738 del  codice  di  procedura
          civile vedi  note  all'articolo  47  del  presente  decreto
          legislativo.