Art. 52 
 
 
Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione  del  piano  o  degli
                               accordi 
 
    1. Proposto il reclamo, la corte  di  appello,  su  richiesta  di
parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati  motivi,
sospendere, in tutto o in parte o  temporaneamente,  la  liquidazione
dell'attivo, la formazione dello stato passivo  e  il  compimento  di
altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso  di
reclamo avverso la omologazione del  concordato  preventivo  o  degli
accordi di ristrutturazione dei debiti,  ordinando  l'inibitoria,  in
tutto o in parte  o  temporanea,  dell'attuazione  del  piano  o  dei
pagamenti. 
    2. La corte di appello puo' disporre le opportune  tutele  per  i
creditori e per la continuita' aziendale. 
    3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante  con  il
reclamo  e  per  le  altre  parti  con  l'atto  di  costituzione;  il
presidente, con decreto, ordina la comparizione delle  parti  dinanzi
al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso  e
del decreto siano notificate alle altre parti  e  al  curatore  o  al
commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero. 
    4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non  e'
ammesso ricorso per cassazione. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.