Art. 217 
 
Costituzione  del  «Fondo  per  il  rilancio  del  sistema   sportivo
                             nazionale» 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle  finanze  il  «Fondo  per  il  rilancio  del  sistema  sportivo
nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al
31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del  totale  della
raccolta da scommesse relative a  eventi  sportivi  di  ogni  genere,
anche  in  formato  virtuale,  effettuate  in  qualsiasi  modo  e  su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali  tradizionali,  come
determinata con cadenza  quadrimestrale  dall'ente  incaricato  dallo
Stato, al netto della quota riferita  all'imposta  unica  di  cui  al
decreto  legislativo  23  dicembre   1998,   n.504,   viene   versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato  nel  limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50  milioni  di  euro
per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021,  l'ammontare  delle
entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma  sia
inferiore alle somme iscritte  nel  Fondo  ai  sensi  del  precedente
periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui  all'articolo
1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145. 
  3. Con decreto dell'Autorita' delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  da  adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del  Fondo  di  cui  ai  commi
precedenti.