Art. 218 
 
Disposizioni processuali eccezionali  per  i  provvedimenti  relativi
  all'annullamento,  alla  prosecuzione  e  alla  conclusione   delle
  competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici 
  1. In considerazione dell'eccezionale  situazione  determinatasi  a
causa della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le  federazioni
sportive nazionali,  riconosciute  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano  Paralimpico  (CIP),  possono
adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni  dell'ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla  prosecuzione
e   alla   conclusione   delle   competizioni   e   dei   campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione  sportiva  2019/2020,  nonche'  i
conseguenti   provvedimenti   relativi    all'organizzazione,    alla
composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e  dilettantistici,  per  la  successiva
stagione sportiva 2020/2021. 
  2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti  del
CONI, e  conseguentemente  delle  federazioni  sportive  di  cui  gli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  con
specifiche norme di  giustizia  sportiva  per  la  trattazione  delle
controversie aventi a oggetto i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1
secondo i criteri  e  i  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  la
competenza degli organi di  giustizia  sportiva  e'  concentrata,  in
unico grado e con  cognizione  estesa  al  merito,  nel  Collegio  di
garanzia dello  sport.  Il  ricorso  relativo  a  tali  controversie,
previamente notificato alle altre  parti,  e'  depositato  presso  il
Collegio  di  garanzia  dello  Sport   entro   sette   giorni   dalla
pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via  definitiva  sul  ricorso,  omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  dal  deposito,  decorso  il  quale  il
ricorso si ha per respinto e l'eventuale  decisione  sopravvenuta  e'
priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3. 
  3. Le  controversie  sulla  decisione  degli  organi  di  giustizia
sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti  di  cui
al comma 1 se la decisione non e' resa  nei  termini,  sono  devolute
alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  e  alla
competenza inderogabile del Tribunale  Amministrativo  Regionale  del
Lazio,  sede  di  Roma.  Il  termine  per  ricorrere  decorre   dalla
pubblicazione della decisione impugnata, ovvero  dalla  scadenza  del
termine relativo, ed e' di quindici giorni.  Entro  tale  termine  il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e  depositato  presso  la
segreteria del giudice adito.  Si  applicano  i  limiti  dimensionali
degli atti processuali  previsti  per  il  rito  elettorale,  di  cui
all'articolo 129 del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.104,  dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22  dicembre  2016.
La causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi  sette  giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi.
A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi  aggiunti  sono
notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di  parte,  prima
dell'apertura dell'udienza  e,  ove  cio'  si  renda  necessario,  la
discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e  di
non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito  dell'udienza
con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi  entro  il  giorno
successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza  puo'
consistere anche in un mero richiamo delle  argomentazioni  contenute
negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e  fare
proprie.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non   consente   la
pubblicazione della sentenza entro  il  giorno  successivo  a  quello
dell'udienza, entro lo stesso termine e'  pubblicato  il  dispositivo
mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata  entro
i dieci giorni successivi. 
  4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3  il  giudice  provvede
sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto  del
presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio
irreparabile  nelle  more  della  decisione  di  merito  assunta  nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva
la decisione su tali domande all'udienza collegiale e  in  tale  sede
provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno  successivo
a  quello  dell'udienza  non  e'  pubblicata  la  sentenza  in  forma
semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non  esaurisce  le
esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui  al
comma 3 non si  applica  l'articolo  54,  comma  2,  del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n.104. 
  5.  L'appello  al  Consiglio  di  Stato  e'  proposto,  a  pena  di
decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a
quello dell'udienza, se  entro  tale  data  e'  stata  pubblicata  la
sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso  dalla  data  di
pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4. 
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  esclusivamente
ai provvedimenti, richiamati al comma 1,  adottati  tra  la  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  sessantesimo  giorno
successivo  a  quella  in  cui  ha  termine  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.