Art. 218 bis 
 
               Associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1.   Al   fine   di   assicurare   alle    associazioni    sportive
dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa  e
dell'incremento delle loro attivita',  in  ragione  del  servizio  di
interesse  generale  da  esse  svolto  per  la  collettivita'  e   in
particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore  delle
associazioni   sportive   dilettantistiche   iscritte   nell'apposito
registro  tenuto  dal  Comitato  olimpico   nazionale   italiano   e'
autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.