Art. 216
Disposizioni in tema di impianti sportivi
1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di
3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre
2020».
2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n.35, e del regime di ripresa graduale delle attivita' medesime
disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le
parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti
sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario
ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la
proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori
tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non
incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o
programmati. La revisione del rapporto concessorio puo' essere
concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai
sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure
organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli
utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle
presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario
relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le
parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario
ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi
effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e degli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del
contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e' sempre
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice
civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi
decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di
palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti
privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto,
limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e
a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la
sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai
contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un
mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e
impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono
presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del
corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione
dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o
la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto
sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo,
puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente
utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla
cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita'
sportiva.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 95 Sospensione versamenti canoni per il settore
sportivo
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le societa' e associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020,
i termini per il pagamento dei canoni di locazione e
concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi
pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di settembre 2020.»
- Il citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13 e' pubblicato nella Gazzetta 23 febbraio 2020, n. 45.
- Il citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n.
79.
- Si riporta il testo degli articoli 1256, 1463, 1464,
1467 e 1468 del codice civile:
«Art. 1256 Impossibilita' definitiva e impossibilita'
temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore,
finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo
nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se
l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al
titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il
debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire
la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a
conseguirla.»
«Art. 1463 Impossibilita' totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito.»
«Art. 1464 Impossibilita' parziale
Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo
parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una
corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta,
e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un
interesse apprezzabile all' adempimento parziale.»
«Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione puo' domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'art. 1458.
La risoluzione non puo' essere domandata se la
sopravvenuta onerosita' rientra nell' alea normale del
contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione
puo' evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto.»
«Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si
tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha
assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione
della sua prestazione ovvero una modificazione nelle
modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad
equita'.»