Art. 216 
 
              Disposizioni in tema di impianti sportivi 
 
  1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «al  31  maggio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»; 
    b) al  comma  2,  le  parole  «entro  il  30  giugno  o  mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo  a
decorrere dal mese di giugno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo  di
3 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  mese  di  settembre
2020». 
  2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge  25  marzo  2020,
n.19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,
n.35, e del regime  di  ripresa  graduale  delle  attivita'  medesime
disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le
parti dei rapporti di concessione, comunque denominati,  di  impianti
sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il  concessionario
ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
mediante  la  rideterminazione   delle   condizioni   di   equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche  attraverso  la
proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori
tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei  proventi  non
incassati  e   l'ammortamento   degli   investimenti   effettuati   o
programmati.  La  revisione  del  rapporto  concessorio  puo'  essere
concordata anche in  ragione  della  necessita'  di  fare  fronte  ai
sopravvenuti maggiori  costi  per  la  predisposizione  delle  misure
organizzative idonee a garantire  condizioni  di  sicurezza  tra  gli
utenti e ai minori ricavi dovuti  alla  riduzione  del  numero  delle
presenze all'interno  degli  impianti  sportivi.  La  revisione  deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo  all'operatore
economico e delle  condizioni  di  equilibrio  economico  finanziario
relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo,  le
parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario
ha diritto al rimborso del valore delle  opere  realizzate  piu'  gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la  fase  di  collaudo,  dei  costi
effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e  degli  altri  costi
sostenuti o  da  sostenere  in  conseguenza  dello  scioglimento  del
contratto. 
  3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i  decreti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativi  dei  citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e' sempre
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del  codice
civile, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  degli  stessi
decreti  attuativi,  quale   fattore   di   sopravvenuto   squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di  locazione  di
palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprieta'  di  soggetti
privati. In ragione di tale  squilibrio  il  conduttore  ha  diritto,
limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020,  ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte  interessata,  si  presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. 
  4. A seguito della sospensione delle attivita'  sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19,  e
a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre  la
sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione  ai
contratti di abbonamento, anche di durata uguale  o  superiore  a  un
mese, per  l'accesso  ai  servizi  offerti  da  palestre,  piscine  e
impianti  sportivi  di  ogni  tipo,  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti  acquirenti  possono
presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istanza  di  rimborso  del
corrispettivo  gia'  versato  per   tali   periodi   di   sospensione
dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di  acquisto  o
la  prova  del  versamento  effettuato.  Il   gestore   dell'impianto
sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
al periodo precedente, in alternativa al rimborso del  corrispettivo,
puo'  rilasciare  un  voucher  di  pari  valore   incondizionatamente
utilizzabile  presso  la  stessa  struttura  entro  un   anno   dalla
cessazione  delle  predette  misure  di  sospensione   dell'attivita'
sportiva. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  95  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 95 Sospensione versamenti canoni per  il  settore
          sportivo 
              1. Per le federazioni sportive nazionali, gli  enti  di
          promozione sportiva, le societa' e  associazioni  sportive,
          professionistiche  e   dilettantistiche,   che   hanno   il
          domicilio fiscale, la sede legale o la sede  operativa  nel
          territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020,
          i termini per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e
          concessori relativi all'affidamento  di  impianti  sportivi
          pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 
              2. I versamenti dei predetti  canoni  sono  effettuati,
          senza applicazione di sanzioni ed  interessi,  in  un'unica
          soluzione entro il 30 settembre  o  mediante  rateizzazione
          fino a un massimo di 4  rate  mensili  di  pari  importo  a
          decorrere dal mese di settembre 2020.» 
              - Il citato  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13 e' pubblicato nella Gazzetta 23 febbraio 2020, n. 45. 
              -  Il  citato  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio  2020,  n.
          35 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n.
          79. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1256, 1463,  1464,
          1467 e 1468 del codice civile: 
              «Art. 1256 Impossibilita' definitiva  e  impossibilita'
          temporanea 
              L'obbligazione si estingue quando, per  una  causa  non
          imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. 
              Se l'impossibilita' e' solo  temporanea,  il  debitore,
          finche' essa  perdura,  non  e'  responsabile  del  ritardo
          nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione  si  estingue  se
          l'impossibilita' perdura fino a  quando,  in  relazione  al
          titolo dell'obbligazione o  alla  natura  dell'oggetto,  il
          debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire
          la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse  a
          conseguirla.» 
              «Art. 1463 Impossibilita' totale 
              Nei contratti con prestazioni corrispettive,  la  parte
          liberata   per   la   sopravvenuta   impossibilita'   della
          prestazione dovuta non puo' chiedere la  controprestazione,
          e deve restituire quella che abbia gia'  ricevuta,  secondo
          le norme relative alla ripetizione dell'indebito.» 
              «Art. 1464 Impossibilita' parziale 
              Quando la prestazione di una  parte  e'  divenuta  solo
          parzialmente impossibile, l'altra parte ha  diritto  a  una
          corrispondente riduzione della prestazione da essa  dovuta,
          e puo' anche recedere dal contratto qualora  non  abbia  un
          interesse apprezzabile all' adempimento parziale.» 
              «Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive 
              Nei  contratti  a  esecuzione  continuata  o  periodica
          ovvero a esecuzione differita, se  la  prestazione  di  una
          delle parti  e'  divenuta  eccessivamente  onerosa  per  il
          verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
          parte  che  deve  tale  prestazione   puo'   domandare   la
          risoluzione  del  contratto,  con  gli  effetti   stabiliti
          dall'art. 1458. 
              La  risoluzione  non  puo'  essere  domandata   se   la
          sopravvenuta onerosita'  rientra  nell'  alea  normale  del
          contratto. 
              La parte contro la quale e'  domandata  la  risoluzione
          puo'  evitarla  offrendo   di   modificare   equamente   le
          condizioni del contratto.» 
              «Art. 1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte 
              Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente,  se  si
          tratta di un contratto nel quale una sola  delle  parti  ha
          assunto obbligazioni, questa puo'  chiedere  una  riduzione
          della  sua  prestazione  ovvero  una  modificazione   nelle
          modalita' di  esecuzione,  sufficienti  per  ricondurla  ad
          equita'.»