Art. 217 
 
Costituzione  del  «Fondo  per  il  rilancio  del  sistema   sportivo
                             nazionale» 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle  finanze  il  «Fondo  per  il  rilancio  del  sistema  sportivo
nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al
31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del  totale  della
raccolta da scommesse relative a  eventi  sportivi  di  ogni  genere,
anche  in  formato  virtuale,  effettuate  in  qualsiasi  modo  e  su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali  tradizionali,  come
determinata con cadenza  quadrimestrale  dall'ente  incaricato  dallo
Stato, al netto della quota riferita  all'imposta  unica  di  cui  al
decreto  legislativo  23  dicembre   1998,   n.504,   viene   versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato  nel  limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50  milioni  di  euro
per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021,  l'ammontare  delle
entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma  sia
inferiore alle somme iscritte  nel  Fondo  ai  sensi  del  precedente
periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui  all'articolo
1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145. 
  3. Con decreto dell'Autorita' delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  da  adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del  Fondo  di  cui  ai  commi
precedenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il citato decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.
          504 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999,
          n. 27. 
              - Si riporta il testo del  comma  630  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il  livello   di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  40  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione.»