Art. 217
Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale»
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della
raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere,
anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come
determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo
Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, viene versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle
entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia
inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente
periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo
1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi
precedenti.
Riferimenti normativi
- Il citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999,
n. 27.
- Si riporta il testo del comma 630 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.»