Art. 218
Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi
all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni
sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono
adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i
conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla
composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva
stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con
specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle
controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1
secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la
competenza degli organi di giustizia sportiva e' concentrata, in
unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di
garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie,
previamente notificato alle altre parti, e' depositato presso il
Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla
pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il
ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta e'
priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia
sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui
al comma 1 se la decisione non e' resa nei termini, sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla
competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla
pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del
termine relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato presso la
segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali
degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui
all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.
La causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi.
A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono
notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima
dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario, la
discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e di
non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza
con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno
successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo'
consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute
negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessita' delle questioni non consente la
pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello
dell'udienza, entro lo stesso termine e' pubblicato il dispositivo
mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro
i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede
sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del
presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio
irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva
la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede
provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo
a quello dell'udienza non e' pubblicata la sentenza in forma
semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le
esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al
comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n.104.
5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a pena di
decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello dell'udienza, se entro tale data e' stata pubblicata la
sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di
pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra
la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo
giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242:
«Art. 15 Federazioni sportive nazionali e discipline
sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia
con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle
federazioni internazionali e del CONI, anche in
considerazione della valenza pubblicistica di specifiche
tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI.
Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e,
nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in
relazione alla particolare attivita', anche singoli
tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato. Esse non
perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, alla
disciplina del codice civile e delle relative disposizioni
di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate sono approvati
annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono
sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del
CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti
della Federazione o Disciplina associata o nel caso di
mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del
CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e
associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede
all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo
dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla
verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del
mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal
Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate e' concesso a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte
del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate restano rispettivamente
titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle
federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive
associate beni di sua proprieta'.»
«Art. 16 Statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia
interna, del principio di partecipazione all'attivita'
sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu'
di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire
una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce,
con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al
fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di
deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle
deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero
comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate non
adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate possono prevedere un numero
di mandati inferiore al limite di cui al presente comma,
fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in
vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica
anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai
presidenti e ai membri degli organi direttivi delle
strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate.
3.
4.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli
statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza
di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
associata nei confronti delle articolazioni associative
interne alla propria organizzazione.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 54 e 129
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Art. 129 Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto
del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale
preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al
tribunale amministrativo regionale competente nel termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante
affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono
impugnati alla conclusione del procedimento unitamente
all'atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non
siano titolari di indirizzi di posta elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano,
rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione,
l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di
fax da valere per ogni eventuale comunicazione e
notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza
possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso
incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del
ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il
ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti
delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza
indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni
dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di
decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
parti costituite nel giudizio di primo grado la
trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli
atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale
amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di
Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi
1 e 2.»
«Art. 54 Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte,
dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del
diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti,
qualora la produzione nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al
31 agosto di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non
si applica al procedimento cautelare.»