Art. 218 bis
Associazioni sportive dilettantistiche
1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive
dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e
dell'incremento delle loro attivita', in ragione del servizio di
interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in
particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle
associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito
registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.