Art. 70 
 
Formazione  e   informazione   sulle   sorgenti   orfane   (direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio  2007,
  n. 52, articolo 12). 
 
  1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la  direzione
e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che  siano
rinvenute o sottoposte a trasformazione  sorgenti  orfane,  quali  ad
esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei  rottami
metallici, e per la direzione e per il personale  operante  presso  i
punti di ingresso o di uscita dallo  Stato  e  i  nodi  di  transito,
affinche' tali soggetti: 
    a) siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti; 
    b) ricevano consulenza e  formazione  sul  riconoscimento  visivo
delle sorgenti e dei relativi contenitori; 
    c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e
sui loro effetti; 
    d)  siano  informati  sulle  misure  da  adottare  in   caso   di
ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.