Art. 72 
 
Sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati
metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM,  articolo
   93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157). 
 
  1. I soggetti che a  scopo  industriale  o  commerciale  esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di
risulta, hanno l'obbligo di effettuare la  sorveglianza  radiometrica
sui predetti materiali, al fine di rilevare la  presenza  di  livelli
anomali di radioattivita'  o  di  eventuali  sorgenti  dismesse,  per
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della  popolazione
da  eventi  che  possono  comportare  esposizioni   alle   radiazioni
ionizzanti ed evitare  la  contaminazione  dell'ambiente.  Lo  stesso
obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di  importazione
di metallo  o  presso  i  principali  nodi  di  transito,  esercitano
attivita' a  scopo  industriale  o  commerciale  di  importazione  di
prodotti  semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo  e  viene
disposto  su  specifica  richiesta  delle  Autorita'  competenti.  La
disposizione non si applica ai soggetti che  svolgono  attivita'  che
comportano esclusivamente il trasporto e  non  effettuano  operazioni
doganali. 
  2.  L'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza   radiometrica   e'
rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo  o  terzo  grado,
compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i  quali
nell'attestazione  riportano  anche   l'ultima   verifica   di   buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere
allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese
tecniche con le competenti autorita' di Stati  terzi,  stipulate  dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia
delle dogane e dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono  essere  mutuamente
riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e  prodotti  di
cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati  da  Stati  terzi
che assicurano livelli di sicurezza  equivalenti  a  quelli  previsti
dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013. 
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  della  salute,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali,  sentita
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120
giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,
previa notifica alla Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva
2015/1535/CE, sono determinate: 
    a)  le  modalita'  esecutive  della  sorveglianza   radiometrica,
individuate secondo norme  di  buona  tecnica  e  i  contenuti  della
relativa attestazione; 
    b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in
metallo oggetto della sorveglianza, individuati  con  riferimento  ai
prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione  della
loro rischiosita' e diffusione, nonche' prevedendo forme semplificate
delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti  costruiti
in  serie  o  comunque  standardizzati.  L'aggiornamento  dell'elenco
potra'  essere  effettuato,  sulla  base   delle   variazioni   della
nomenclatura combinata, come stabilite  dai  regolamenti  dell'Unione
europea per i medesimi prodotti,  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli. 
    c)  i  contenuti  della  formazione  da  impartire  al  personale
dipendente per il  riconoscimento  delle  piu'  comuni  tipologie  di
sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; 
    d) le  condizioni  di  riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici  rilasciati  dai  paesi  terzi  per  i  quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali. 
  4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non
oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2  del
decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.  Decorso  tale  termine  e
fino all'adozione del decreto di cui al  comma  3,  si  applicano  le
disposizioni  dell'Allegato  XIX.  L'Allegato   XIX   stabilisce   le
modalita' di applicazione, nonche'  i  contenuti  delle  attestazioni
della sorveglianza radiometrica ed  elenca  i  prodotti  semilavorati
metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I  rinvii
alle disposizioni del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230
contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al  primo
periodo s'intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del
presente decreto. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma  2,
nei casi in cui le misure  radiometriche  indichino  la  presenza  di
sorgenti o comunque livelli anomali  di  radioattivita',  individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili,  i  soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare le  misure  idonee  a  evitare  il
rischio  di   esposizione   delle   persone   e   di   contaminazione
dell'ambiente e debbono darne immediata  comunicazione  al  prefetto,
agli  organi  del  servizio  sanitario   nazionale   competenti   per
territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia
autonoma  di  Trento  o  Bolzano  e  alle  ARPA/APPA  competenti  per
territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel  corso
del trasporto, venga a conoscenza della presenza di  livelli  anomali
di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti  trasportati.  Il
Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato  dagli  organi
destinatari delle comunicazioni di cui  al  presente  comma,  ne  da'
comunicazione all'ISIN. 
  6. I soggetti di cui  al  comma  1  che  effettuano  operazioni  di
riciclaggio dei rottami metallici  o  altri  materiali  metallici  di
risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati  su  elementi
oggettivi in merito alla fusione o ad altra  operazione  metallurgica
che abbia accidentalmente coinvolto una  sorgente  orfana,  informano
tempestivamente  le  autorita'  di  cui  al  comma  4.  Il  materiale
contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato,  posto
sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata
avvalendosi  degli  organi  del  SSN  e  delle  agenzie  regionali  e
provinciali per la protezione dell'ambiente. 
  7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi
in cui le misure  radiometriche  indichino  la  presenza  di  livelli
anomali  di  radioattivita',  i  prefetti   adottano,   valutate   le
circostanze del caso in  relazione  alla  necessita'  di  evitare  il
rischio  di   esposizione   delle   persone   e   di   contaminazione
dell'ambiente, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il  rinvio
dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale  soggetto  estero
responsabile  del  suo  invio,  con  oneri  a  carico  del   soggetto
venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto,  con  la  collaborazione
dell'ISIN,  avvisa  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, il  quale  provvede  a  informare  della
restituzione  dei  carichi   l'Autorita'   competente   dello   Stato
responsabile dell'invio. 
 
          Note all'art. 72: 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2013/59/Euratom del Consiglio, del  5  dicembre  2013,  che
          stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
          protezione contro  i  pericoli  derivanti  dall'esposizione
          alle radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione  (codificazione),  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. L 241/1 del 17 settembre 2015. 
              - Il testo dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  1
          giugno 2011, n. 100,  recante  Disposizioni  integrative  e
          correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23,
          recante  attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,
          relativa alla sorveglianza e al controllo delle  spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito,
          sorveglianza   radiometrica   su   materiali   o   prodotti
          semilavorati metallici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 luglio 2011, n. 156, cosi' recita: 
              «Art.  2   (Regime   transitorio   per   l'obbligo   di
          sorveglianza   radiometrica   sui   prodotti   semilavorati
          metallici). - 1. Fino alla adozione del decreto di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17  marzo
          1995, n. 230, come sostituito dal presente  decreto,  ferme
          restando le disposizioni di cui commi  1,  2,  4  e  5  del
          medesimo   articolo,   la   sorveglianza    sui    prodotti
          semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti  indicati
          nell'allegato I. 
              2.  Per  il  rilascio  dell'attestazione  dell'avvenuta
          sorveglianza   radiometrica   sui   prodotti   semilavorati
          metallici gli esperti qualificati di  secondo  o  di  terzo
          grado   compresi   negli   elenchi   istituiti   ai   sensi
          dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
          230, utilizzano il modulo in allegato II.». 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  citato   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si veda nelle note  alle
          premesse.