Art. 73 
 
Campagne   di   recupero    delle    sorgenti    orfane    (direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio  2007,
  n. 52, articolo 16). 
 
  1. L'ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per  la
protezione  dell'ambiente  e   della   collaborazione   delle   altre
amministrazioni interessate, raccoglie i  dati  sul  rinvenimento  di
sorgenti orfane a  livello  nazionale  da  inserire  nella  relazione
annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo  6,  comma  4,
lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014. 
  2. L'ENEA, sulla base dai dati di cui al comma 1, di apposita stima
e di previsioni statistiche  sui  ritrovamenti  gia'  effettuati,  in
collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili
del fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di  rispettiva
competenza, specifiche  campagne  per  il  recupero  e  la  messa  in
sicurezza  delle  sorgenti  orfane  ai   Ministeri   dello   sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
della salute, del lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 73: 
              - Per il testo dell'articolo 6, comma  4,  lettera  h),
          del citato decreto legislativo n.  45  del  2014,  si  veda
          nelle note all'art. 61.