Art. 73 Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 16). 1. L'ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014. 2. L'ENEA, sulla base dai dati di cui al comma 1, di apposita stima e di previsioni statistiche sui ritrovamenti gia' effettuati, in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di rispettiva competenza, specifiche campagne per il recupero e la messa in sicurezza delle sorgenti orfane ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 73: - Per il testo dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del citato decreto legislativo n. 45 del 2014, si veda nelle note all'art. 61.