Art. 75 
 
Cooperazione internazionale  e  scambio  di  informazioni  (direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 99; decreto legislativo 6 febbraio  2007,
  n. 52, articolo 18). 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, d'intesa con Ministero dell'interno e l'ISIN, scambia
tempestivamente  informazioni  e  coopera  con  altri  Stati   membri
dell'Unione europea o Paesi terzi interessati  e  con  le  pertinenti
organizzazioni  internazionali  riguardo   allo   smarrimento,   allo
spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti  e  di  materiale
contaminato da sostanze radioattive, e ai  conseguenti  provvedimenti
per i controlli successivi e le indagini, fatti  salvi  i  pertinenti
requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia. 
  2. Il Ministero dello  sviluppo  economico  e  l'ISIN,  per  quanto
attiene  ai  propri  compiti  sono  il  punto  di  contatto  con   la
Commissione europea e con gli altri Stati membri.