Art. 58 
 
     Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15
e'  sostituito  dal  seguente:  «15.  L'attuazione  degli  interventi
individuati ai  sensi  del  comma  14  e'  perseguita  attraverso  la
cooperazione  tra  i  livelli  istituzionali  interessati,   con   il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale  che
si avvale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale,  nelle  forme  e
con  le  modalita'  definite  con  apposita  delibera  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque  non
oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e'  perseguita
attraverso la sottoscrizione degli accordi di ((programma quadro)) di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della  legge  23  dicembre
1996, n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il  coordinamento  del
Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  ((che  si  avvale
dell'Agenzia per la coesione territoriale»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 14 e  15  dell'articolo
          1,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (legge   di
          stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: 
              «(omissis). 
                14. Le risorse di cui al comma 13 sono  destinate  al
          finanziamento di  interventi  pilota  per  il  riequilibrio
          dell'offerta dei servizi di base  delle  aree  interne  del
          Paese,  con  riferimento  prioritariamente  ai  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale  ivi  compreso  l'utilizzo  dei
          veicoli   a   trazione   elettrica,   di    istruzione    e
          socio-sanitari, secondo i criteri e le modalita'  attuative
          previste dall'Accordo di partenariato. 
                15.  L'attuazione  degli  interventi  individuati  ai
          sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione
          tra   i   livelli   istituzionali   interessati,   con   il
          coordinamento  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
          territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione
          territoriale, nelle forme e con le modalita'  definite  con
          apposita delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile.  Nelle
          more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre  il
          termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita
          attraverso   la    sottoscrizione    degli    accordi    di
          programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          c), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto
          applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e
          la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per  la
          coesione territoriale. 
              (omissis).».  
              - Si riporta il testo del  comma  203  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              "(omissis). 
                203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle
          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                  a)   «Programmazione    negoziata»,    come    tale
          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti
          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che
          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di
          competenza; 
                  b) «Intesa istituzionale di programma»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367; 
                  c)  «Accordo  di  programma  quadro»,   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo
          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                  d) «Patto  territoriale»,  come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
              e) - f); 
              (omissis).".