Art. 59 
 
      Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale 
 
  ((1.  Nelle  more   di   una   ridefinizione,   semplificazione   e
razionalizzazione  del  procedimento  finalizzato  alla  perequazione
infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.
42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  prorogato  al  31  dicembre
2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22  della  legge  5
          maggio 2009, n.  42,  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              «Art.  22  (Perequazione  infrastrutturale)   (inserito
          previgente) 
              1. Al  fine  di  assicurare  il  recupero  del  deficit
          infrastrutturale  tra  le  diverse  aree  geografiche   del
          territorio nazionale, anche infra-regionali,  entro  e  non
          oltre il 30  giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri  competenti,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, con  il  Ministro  per  gli
          affari regionali e le autonomie e con il  Ministro  per  il
          Sud e la coesione territoriale: 
              a)  e'  effettuata  la  ricognizione  delle   dotazioni
          infrastrutturali   esistenti   riguardanti   le   strutture
          sanitarie,  assistenziali,  scolastiche,  nonche'  la  rete
          stradale,     autostradale,     ferroviaria,      portuale,
          aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
          distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
          delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
          delle province autonome; 
              b) sono definiti gli standard  di  riferimento  per  la
          perequazione infrastrutturale in termini di servizi  minimi
          per le predette tipologie di infrastrutture. 
              1-bis. La ricognizione di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' effettuata tenendo conto, in particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
              a) estensione delle superfici territoriali; 
              b)  valutazione  della  rete  viaria  con   particolare
          riferimento a quella del Mezzogiorno; 
              c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
              d) densita' della popolazione e densita'  delle  unita'
          produttive; 
              e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
              f) carenze della dotazione  infrastrutturale  esistente
          in ciascun territorio; 
              g) specificita' insulare con definizione  di  parametri
          oggettivi   relativi   alla   misurazione   degli   effetti
          conseguenti al  divario  di  sviluppo  economico  derivante
          dall'insularita',  anche  con  riguardo  all'entita'  delle
          risorse per gli interventi  speciali  di  cui  all'articolo
          119, quinto comma, della Costituzione. 
              1-ter. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  o  il
          Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite  della
          Struttura di missione Investitalia e del  Dipartimento  per
          la  programmazione  e  il  coordinamento   della   politica
          economica della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          coordina  le  attivita'  propedeutiche  all'emanazione  dei
          decreti di cui al  comma  1  e,  in  collaborazione  con  i
          Ministeri competenti,  definisce  gli  schemi-tipo  per  la
          ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli  standard
          di riferimento di cui al comma 1, lettera b). 
              1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di  cui  al
          comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti, di concerto con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  e  le   autonomie,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il  Sud
          e la coesione territoriale e con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  individuate  le  infrastrutture
          necessarie a colmare il deficit di  servizi  rispetto  agli
          standard    di    riferimento    per    la     perequazione
          infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di  priorita'
          per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il  finanziamento
          delle  infrastrutture  necessarie   di   cui   al   periodo
          precedente,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  il  "Fondo
          perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
          di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033,  di
          cui 100 milioni di euro per l'anno  2022,  300  milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027,  500
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2028  al
          2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
              1-quinquies. Alla ripartizione  del  Fondo  di  cui  al
          comma 1-quater si provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri competenti, di concerto con il  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
          individua  gli  interventi  da  realizzare,  l'importo  del
          relativo  finanziamento,  i   soggetti   attuatori   e   il
          cronoprogramma della spesa, con indicazione  delle  risorse
          annuali necessarie per la loro realizzazione. 
              1-sexies. Il  monitoraggio  della  realizzazione  degli
          interventi  finanziati  di  cui  al   comma   1-quater   e'
          effettuato  attraverso  il  sistema  di  cui   al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  classificando  gli
          interventi sotto la voce "Interventi per  il  recupero  del
          deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021. 
              2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
          al fine del  recupero  del  deficit  infrastrutturale,  ivi
          compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale  e
          i collegamenti con le isole, sono individuati,  sulla  base
          della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
          interventi finalizzati agli obiettivi di  cui  all'articolo
          119, quinto comma, della Costituzione,  che  tengano  conto
          anche della  virtuosita'  degli  enti  nell'adeguamento  al
          processo di convergenza ai costi o al fabbisogno  standard.
          Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
          aree sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da
          inserire     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi  1  e
          1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». 
                
              - Si riporta il testo del comma  815  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «(omissis). 
              815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
          il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
              «1. Al fine  di  assicurare  il  recupero  del  deficit
          infrastrutturale  tra  le  diverse  aree  geografiche   del
          territorio nazionale, anche infra-regionali,  entro  e  non
          oltre il 30  giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri  competenti,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, con  il  Ministro  per  gli
          affari regionali e le autonomie e con il  Ministro  per  il
          Sud e la coesione territoriale: 
              a)  e'  effettuata  la  ricognizione  delle   dotazioni
          infrastrutturali   esistenti   riguardanti   le   strutture
          sanitarie,  assistenziali,  scolastiche,  nonche'  la  rete
          stradale,     autostradale,     ferroviaria,      portuale,
          aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
          distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
          delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
          delle province autonome; 
              b) sono definiti gli standard  di  riferimento  per  la
          perequazione infrastrutturale in termini di servizi  minimi
          per le predette tipologie di infrastrutture. 
              1-bis. La ricognizione di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' effettuata tenendo conto, in particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
              a) estensione delle superfici territoriali; 
              b)  valutazione  della  rete  viaria  con   particolare
          riferimento a quella del Mezzogiorno; 
              c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
              d) densita' della popolazione e densita'  delle  unita'
          produttive; 
              e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
              f) carenze della dotazione  infrastrutturale  esistente
          in ciascun territorio; 
              g) specificita' insulare con definizione  di  parametri
          oggettivi   relativi   alla   misurazione   degli   effetti
          conseguenti al  divario  di  sviluppo  economico  derivante
          dall'insularita',  anche  con  riguardo  all'entita'  delle
          risorse per gli interventi  speciali  di  cui  all'articolo
          119, quinto comma, della Costituzione. 
              1-ter. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  o  il
          Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite  della
          Struttura di missione Investitalia e del  Dipartimento  per
          la  programmazione  e  il  coordinamento   della   politica
          economica della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          coordina  le  attivita'  propedeutiche  all'emanazione  dei
          decreti di cui al  comma  1  e,  in  collaborazione  con  i
          Ministeri competenti,  definisce  gli  schemi-tipo  per  la
          ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli  standard
          di riferimento di cui al comma 1, lettera b). 
              1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di  cui  al
          comma 1, lettera a), con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
          competenti, di concerto con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  e  le   autonomie,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il  Sud
          e la coesione territoriale e con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  individuate  le  infrastrutture
          necessarie a colmare il deficit di  servizi  rispetto  agli
          standard    di    riferimento    per    la     perequazione
          infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di  priorita'
          per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il  finanziamento
          delle  infrastrutture  necessarie   di   cui   al   periodo
          precedente,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  il  "Fondo
          perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
          di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033,  di
          cui 100 milioni di euro per l'anno  2022,  300  milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027,  500
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2028  al
          2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
              1-quinquies. Alla ripartizione  del  Fondo  di  cui  al
          comma 1-quater si provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei
          Ministri competenti, di concerto con il  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  e  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  che
          individua  gli  interventi  da  realizzare,  l'importo  del
          relativo  finanziamento,  i   soggetti   attuatori   e   il
          cronoprogramma della spesa, con indicazione  delle  risorse
          annuali necessarie per la loro realizzazione. 
              1-sexies. Il  monitoraggio  della  realizzazione  degli
          interventi  finanziati  di  cui  al   comma   1-quater   e'
          effettuato  attraverso  il  sistema  di  cui   al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  classificando  gli
          interventi sotto la voce "Interventi per  il  recupero  del
          deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021". 
              (omissis).».