Art. 60 
 
  Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  dopo  la  parola  «Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale» e le parole «anche avvalendosi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e»; 
    b) al comma 3,  dopo  la  parola  «Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il
tramite dell'Agenzia per la  coesione  territoriale.  L'Agenzia  puo'
assumere le  funzioni  di  soggetto  attuatore,  avvalendosi  di  una
centrale di committenza ai fini  dell'effettiva  realizzazione  degli
interventi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  come
          modificato dalla presente legge : 
                «Art. 12 (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei  fondi
          europei). - 1. Al fine  di  non  incorrere  nelle  sanzioni
          previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in  caso  di
          inerzia,  ritardo  o  inadempimento  delle  amministrazioni
          pubbliche responsabili dell'attuazione di piani,  programmi
          ed interventi  cofinanziati  dall'UE,  ovvero  in  caso  di
          inerzia,  ritardo  o  inadempimento  delle  amministrazioni
          pubbliche responsabili dell'utilizzo  dei  fondi  nazionali
          per le politiche di coesione, il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata,  che  si
          esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i  quali
          il  parere  si   intende   reso,   propone   al   CIPE   il
          definanziamento e la  riprogrammazione  delle  risorse  non
          impegnate, fermo restando il principio di  territorialita',
          anche  prevedendone  l'attribuzione  ad  altro  livello  di
          governo. 
                2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
          delega, il Ministro per il sud e la  coesione  territoriale
          esercita i poteri ispettivi  e  di  monitoraggio  volti  ad
          accertare il rispetto della tempistica  e  degli  obiettivi
          dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal
          Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,   avvalendosi
          dell'Agenzia  per  la   coesione   territoriale   e   delle
          amministrazioni statali e non statali dotate  di  specifica
          competenza tecnica. 
                3. In caso  di  accertato  inadempimento,  inerzia  o
          ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del
          Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il
          sud  e  la  coesione   territoriale   esercita   i   poteri
          sostitutivi  di  cui   all'articolo   9,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  per  il
          tramite  dell'Agenzia   per   la   coesione   territoriale.
          L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto  attuatore,
          avvalendosi  di  una  centrale  di  committenza   ai   fini
          dell'effettiva realizzazione degli interventi. 
                3-bis.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».