Art. 60 Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale 1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e le parole «anche avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e»; b) al comma 3, dopo la parola «Ministri», sono inserite le seguenti: «o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge : «Art. 12 (Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei). - 1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialita', anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica. 3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia puo' assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi. 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».