((Art. 60 bis 
 
Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie 
 
  1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione  dei  beni
confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  anche  allo  scopo   di
garantire  il  tempestivo  svolgimento   delle   attivita'   connesse
all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti  beni,
previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  3,  lettera  c),  settimo  periodo,  dopo  le  parole:
«finalita'  sociali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  il
sostenimento delle spese di manutenzione  straordinaria  inerenti  ai
beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'»; 
  b) al comma 13 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
notifica del provvedimento di destinazione  dei  beni  immobili  agli
enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e  d),  perfeziona
il trasferimento  del  bene  al  patrimonio  indisponibile  dell'ente
destinatario, che ne effettua  la  trascrizione  entro  i  successivi
dieci giorni»; 
  c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: 
  «15-quinquies. In  caso  di  revoca  della  destinazione,  il  bene
rientra nella disponibilita' dell'Agenzia,  che  ne  verifica,  entro
sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura
ordinaria. Qualora tale verifica  dia  esito  negativo,  il  bene  e'
mantenuto al patrimonio dello Stato  con  provvedimento  dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e'  affidata  all'Agenzia  del  demanio.
L'Agenzia  del  demanio  provvede  alla  regolarizzazione  del   bene
confiscato avvalendosi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  51,
comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello
stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per  gli
interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche  per
la successiva  assegnazione,  a  titolo  gratuito,  agli  enti  e  ai
soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per  le
finalita' ivi previste».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48  e  comma  3-ter
          articolo 51 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159, (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136) come  modificato  dalla
          presente legge : 
                «Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). -  1.
          L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
                  a) le somme di denaro confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere  utilizzate  per  il  risarcimento
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                  b) le somme ricavate dalla vendita, anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso.  La  vendita   delle   partecipazioni   societarie
          maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
          la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
          degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di  beni
          immobili e, comunque, dopo aver assunto  le  determinazioni
          previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita  delle
          partecipazioni societarie viene  effettuata  con  modalita'
          tali da  garantire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali
          preesistenti; 
                  c) le somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti anche attraverso gli organi di polizia, il  debitore
          risulti  insolvibile,   il   credito   e'   annullato   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
                1-bis. L'Agenzia versa il  3  per  cento  del  totale
          delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo  statale
          per la concessione di borse di studio, di cui  all'articolo
          18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
                2. La disposizione del comma 1 non  si  applica  alle
          somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
          ai beni aziendali confiscati. 
                3. I beni immobili sono: 
                  a)  mantenuti  al  patrimonio   dello   Stato   per
          finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di  protezione
          civile e, ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o
          pubblici  connessi   allo   svolgimento   delle   attivita'
          istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali,
          universita' statali, enti pubblici e istituzioni  culturali
          di rilevante interesse, salvo che si debba  procedere  alla
          vendita degli  stessi  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso; 
                  b) mantenuti nel patrimonio dello Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
                  c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
          ovvero economiche, con vincolo di  reimpiego  dei  proventi
          per finalita' sociali, in via  prioritaria,  al  patrimonio
          indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero  al
          patrimonio  indisponibile  della  provincia,  della  citta'
          metropolitana  o  della  regione.  Gli  enti   territoriali
          provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
          ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
          cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito  internet
          istituzionale dell'ente, deve contenere i dati  concernenti
          la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei  beni
          nonche',  in  caso  di  assegnazione  a   terzi,   i   dati
          identificativi del concessionario e gli estremi,  l'oggetto
          e  la  durata  dell'atto   di   concessione.   La   mancata
          pubblicazione  comporta  responsabilita'  dirigenziale   ai
          sensi dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi  o
          attraverso associazioni, possono amministrare  direttamente
          il bene o, sulla base di apposita  convenzione,  assegnarlo
          in concessione,  a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita'  di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad
          altre  tipologie  di  cooperative  purche'   a   mutualita'
          prevalente, fermo  restando  il  requisito  della  mancanza
          dello scopo di lucro,  e  agli  operatori  dell'agricoltura
          sociale riconosciuti ai sensi  delle  disposizioni  vigenti
          nonche'  agli  Enti  parco  nazionali   e   regionali.   La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non assegnati a seguito di procedure di  evidenza  pubblica
          possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
          finalita' di lucro e  i  relativi  proventi  devono  essere
          reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali ovvero per
          il sostenimento delle spese di  manutenzione  straordinaria
          inerenti ai beni  confiscati  utilizzati  per  le  medesime
          finalita'. Se entro due anni  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione  del  bene,
          l'Agenzia dispone la revoca  del  trasferimento  ovvero  la
          nomina di  un  commissario  con  poteri  sostitutivi.  Alla
          scadenza  di  un  anno  il  sindaco  invia   al   Direttore
          dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.  La
          destinazione, l'assegnazione e  l'utilizzazione  dei  beni,
          nonche' il reimpiego per  finalita'  sociali  dei  proventi
          derivanti dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono
          soggetti a pubblicita' nei  siti  internet  dell'Agenzia  e
          dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.  L'Agenzia  revoca  la
          destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
          soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
          richiesto; 
                  c-bis) assegnati, a titolo  gratuito,  direttamente
          dall'Agenzia agli enti o alle  associazioni  indicati  alla
          lettera c), in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  2
          della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sulla  base  di
          apposita  convenzione  nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento,
          ove risulti evidente la loro destinazione  sociale  secondo
          criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; 
                  d)  trasferiti   prioritariamente   al   patrimonio
          indisponibile  dell'ente  locale  o   della   regione   ove
          l'immobile e' sito, se  confiscati  per  il  reato  di  cui
          all'articolo  74  del  citato  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo
          129 dello stesso decreto del Presidente  della  Repubblica.
          Se entro due anni l'ente territoriale destinatario  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
                4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
          al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto  delle  spese
          di  conservazione  ed  amministrazione,  al   Fondo   unico
          giustizia, per  essere  versati  all'apposito  capitolo  di
          entrata del bilancio dello Stato e riassegnati  allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'interno  al  fine   di
          assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonche', per  una
          quota non superiore al 30 per  cento,  per  incrementare  i
          fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di
          valorizzare l'apporto  del  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed  efficienza
          dell'azione  dell'Agenzia.  La  misura  della  quota  annua
          destinata all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  viene  definita  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su proposta dell'Agenzia e  l'incremento  non
          puo' essere superiore al  15  per  cento  della  componente
          variabile della retribuzione  accessoria  in  godimento  da
          parte del predetto personale. 
                4-bis.  Fermi  restando   i   vincoli   connessi   al
          trasferimento  nel   patrimonio   indisponibile   dell'ente
          destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali  di
          cui  al  comma  3,  lettera  c),  rientra  l'impiego  degli
          immobili,  tramite  procedure  ad  evidenza  pubblica,  per
          incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a
          soggetti in particolare condizione di disagio  economico  e
          sociale anche qualora  l'ente  territoriale  ne  affidi  la
          gestione all'ente pubblico a cio' preposto. 
                5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si  trovi
          nelle condizioni previste per il rilascio del  permesso  di
          costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la
          relativa    domanda    entro    centoventi    giorni    dal
          perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso  di  vendita
          e'   pubblicato   nel   sito   internet   dell'Agenzia    e
          dell'avvenuta  pubblicazione  e'  data  notizia  nel   sito
          internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata
          per un corrispettivo non  inferiore  a  quello  determinato
          dalla stima formulata ai sensi dell'articolo  47.  Qualora,
          entro  novanta   giorni   dalla   data   di   pubblicazione
          dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto
          per il corrispettivo indicato  al  precedente  periodo,  il
          prezzo minimo della  vendita  non  puo',  comunque,  essere
          determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore
          della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e
          7 del  presente  articolo,  la  vendita  e'  effettuata  al
          miglior offerente, con esclusione del proposto o  di  colui
          che risultava  proprietario  all'atto  dell'adozione  della
          misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di
          soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti  ad
          indagini connesse o pertinenti  al  reato  di  associazione
          mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice
          penale, nonche' dei relativi coniugi  o  parti  dell'unione
          civile, parenti e affini  entro  il  terzo  grado,  nonche'
          persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce,  con  le
          modalita'   di   cui   agli   articoli   90   e   seguenti,
          l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
          altri  soggetti  allo  stesso  riconducibili,  indicati  al
          presente comma, affinche'  i  beni  non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai  sensi
          del periodo che  precede,  o  comunque  riconducibili  alla
          criminalita' organizzata, ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. Si  applica,  in  quanto  compatibile,  il
          comma 15. I beni immobili  acquistati  non  possono  essere
          alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla  data
          di trascrizione del contratto di vendita e  quelli  diversi
          dai fabbricati sono  assoggettati  alla  stessa  disciplina
          prevista   per   questi   ultimi   dall'articolo   12   del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.  I  beni
          immobili di valore superiore a 400.000 euro  sono  alienati
          secondo le procedure previste dalle norme  di  contabilita'
          dello Stato. 
                6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
                  a) cooperative  edilizie  costituite  da  personale
          delle Forze armate o delle Forze di polizia; 
                  b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'
          istituzionali, anche quella dell'investimento  nel  settore
          immobiliare; 
                  c) le associazioni  di  categoria  che  assicurano,
          nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita'  per
          il perseguimento dell'interesse pubblico; 
                  d) le fondazioni bancarie; 
                  e) gli enti territoriali. 
                7. La prelazione deve essere esercitata,  a  pena  di
          decadenza, nei termini stabiliti  dall'avviso  pubblico  di
          cui al comma 5, salvo recesso qualora la  migliore  offerta
          pervenuta non sia ritenuta di interesse. 
                7-bis.  Nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente, i beni mobili di terzi  rinvenuti  in
          immobili  confiscati,  qualora  non  vengano  ritirati  dal
          proprietario   nel   termine   di   trenta   giorni   dalla
          notificazione dell'invito al ritiro da parte  dell'Agenzia,
          sono alienati a cura della stessa  Agenzia  anche  a  mezzo
          dell'istituto  vendite  giudiziarie,  previa  delibera  del
          Consiglio direttivo, mediante  pubblicazione  per  quindici
          giorni consecutivi  del  relativo  avviso  di  vendita  nel
          proprio sito  internet.  Ai  fini  della  destinazione  dei
          proventi  derivanti  dalla  vendita  dei  beni  mobili,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
          alla  vendita  dei  beni  che,  entro  dieci  giorni  dalla
          diffusione nel  sito  informatico,  siano  richiesti  dalle
          amministrazioni statali  o  dagli  enti  territoriali  come
          individuati dal presente articolo. In tale caso,  l'Agenzia
          provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito  ed  alla
          consegna    all'amministrazione    richiedente,    mediante
          sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo  esperimento
          negativo  della  procedura  di  vendita,   l'Agenzia   puo'
          procedere all'assegnazione dei beni a  titolo  gratuito  ai
          soggetti previsti  dal  comma  3,  lettera  c),  o  in  via
          residuale alla loro distruzione. 
                7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma  3  dei
          beni  indivisi,  oggetto  di  provvedimento  di   confisca,
          l'Agenzia  o  il  partecipante  alla   comunione   promuove
          incidente di esecuzione  ai  sensi  dell'articolo  666  del
          codice  di  procedura  penale.  Il  tribunale,  disposti  i
          necessari  accertamenti  tecnici,  adotta   gli   opportuni
          provvedimenti per ottenere la divisione del  bene.  Qualora
          il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona  fede
          possono chiedere l'assegnazione  dell'immobile  oggetto  di
          divisione, previa corresponsione del conguaglio  dovuto  in
          favore degli  aventi  diritto,  in  conformita'  al  valore
          determinato  dal  perito  nominato  dal  tribunale.  Quando
          l'assegnazione  e'  richiesta  da  piu'  partecipanti  alla
          comunione,  si  fa  luogo  alla  stessa   in   favore   del
          partecipante titolare  della  quota  maggiore  o  anche  in
          favore  di  piu'  partecipanti,  se  questi   la   chiedono
          congiuntamente. Se non e'  chiesta  l'assegnazione,  si  fa
          luogo alla vendita, a cura  dell'Agenzia  e  osservate,  in
          quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura
          civile o, in alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per
          intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui
          al comma 3, e gli altri partecipanti alla  comunione  hanno
          diritto alla corresponsione di  una  somma  equivalente  al
          valore determinato dal perito nominato dal  tribunale,  con
          salvezza  dei  diritti  dei  creditori   iscritti   e   dei
          cessionari. In caso di acquisizione del bene al  patrimonio
          dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle  somme,
          ponendole a carico del Fondo Unico  Giustizia.  Qualora  il
          partecipante alla comunione non dimostri la  propria  buona
          fede, la relativa quota viene acquisita a  titolo  gratuito
          al  patrimonio  dello  Stato  ai  sensi  del  primo   comma
          dell'articolo 45. 
                7-quater.   Le   modalita'   di   attuazione    della
          disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi  della  quale,
          in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato,
          il tribunale ordina il pagamento delle somme,  ponendole  a
          carico  del  Fondo  unico  giustizia,  sono  stabilite  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia. 
                8. I beni  aziendali  sono  mantenuti  al  patrimonio
          dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che
          ne disciplina le modalita' operative: 
                  a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero in comodato, senza  oneri  a  carico  dello
          Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti  dell'impresa
          confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
          sono  privilegiate  le  soluzioni   che   garantiscono   il
          mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non  possono
          essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
          di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se  taluno
          dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o  convivente
          con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in  cui
          nei  suoi  confronti  sia   stato   adottato   taluno   dei
          provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della
          legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                  b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore
          a quello determinato dalla stima eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
                  c) alla liquidazione, qualora vi sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
                8-bis. I beni aziendali di cui al  comma  8,  ove  si
          tratti di immobili facenti  capo  a  societa'  immobiliari,
          possono  essere  altresi'  trasferiti,  per  le   finalita'
          istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
          in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene  e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
          qualora tale destinazione non pregiudichi  la  prosecuzione
          dell'attivita'  d'impresa  o  i   diritti   dei   creditori
          dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e
          della giustizia, sono determinate  le  modalita'  attuative
          della disposizione di cui al precedente periodo in modo  da
          assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti  beni  senza
          pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i  relativi
          proventi e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Il trasferimento  di  cui  al  primo  periodo  e'
          disposto,  conformemente  al  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. 
                8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio  dello
          Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori
          oneri  per   la   finanza   pubblica,   con   provvedimento
          dell'Agenzia che ne disciplina le modalita'  operative,  al
          trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o  alle
          associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
          dal comma 3, lettera c), con  le  modalita'  ivi  previste,
          qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico,  anche
          con   riferimento   all'opportunita'   della   prosecuzione
          dell'attivita' da parte dei soggetti indicati. 
                9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
                10. Il  90  per  cento  delle  somme  ricavate  dalla
          vendita di cui al comma 5, al  netto  delle  spese  per  la
          gestione e la vendita degli stessi,  affluiscono  al  Fondo
          Unico Giustizia per essere riassegnate,  previo  versamento
          all'entrata del bilancio  dello  Stato,  nella  misura  del
          quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela
          della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico,  nella
          misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia,
          per assicurare il funzionamento ed il  potenziamento  degli
          uffici giudiziari e degli altri servizi  istituzionali,  e,
          nella  misura  del  venti  per   cento   all'Agenzia,   per
          assicurare   lo   sviluppo    delle    proprie    attivita'
          istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica. 
                10-bis. Il 10 per cento delle  somme  ricavate  dalla
          vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito
          presso  il  Ministero  dell'interno,  per   le   spese   di
          manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di  cui  al
          comma 3, lettera c). 
                11. Nella scelta del cessionario  o  dell'affittuario
          dei beni aziendali l'Agenzia procede  mediante  licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
                12.  I  beni  mobili,  anche  iscritti  in   pubblici
          registri,  possono  essere  utilizzati   dall'Agenzia   per
          l'impiego in attivita' istituzionali  ovvero  destinati  ad
          altri organi dello  Stato,  agli  enti  territoriali  o  ai
          soggetti previsti dal comma 3, lettera c). 
                12-bis. Sono destinati in via  prioritaria  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,
          macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro  mezzo
          per uso speciale, funzionali  alle  esigenze  del  soccorso
          pubblico. 
                12-ter. I beni mobili,  anche  iscritti  in  pubblici
          registri, non destinati ai sensi dei  commi  12  e  12-bis,
          possono essere  destinati  alla  vendita,  con  divieto  di
          ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un  anno,
          nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo,
          ovvero distrutti. 
                13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47
          e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente
          esecutivi. La notifica del  provvedimento  di  destinazione
          dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere  c),
          primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento  del  bene
          al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che  ne
          effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni. 
                14. I trasferimenti e le cessioni di cui al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
                15.  Quando  risulti  che  i  beni  confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento. 
                15-bis.  L'Agenzia,  con   delibera   del   Consiglio
          direttivo e sentito il Comitato  consultivo  di  indirizzo,
          puo' altresi' disporre il trasferimento dei  medesimi  beni
          al patrimonio  degli  enti  territoriali  che  ne  facciano
          richiesta,  qualora  si  tratti  di  beni  che   gli   enti
          territoriali medesimi gia' utilizzano  a  qualsiasi  titolo
          per finalita'  istituzionali.  La  delibera  del  Consiglio
          direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
          dell'azienda confiscata. 
                15-ter.  Per  la  destinazione  dei   beni   immobili
          confiscati gia' facenti parte del patrimonio  aziendale  di
          societa'  le  cui  partecipazioni   sociali   siano   state
          confiscate in via totalitaria  o  siano  comunque  tali  da
          assicurare il controllo della  societa',  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
          Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia,  la  natura
          aziendale dei predetti immobili, ordinando al  conservatore
          dei registri  immobiliari  la  cancellazione  di  tutte  le
          trascrizioni  pregiudizievoli   al   fine   di   assicurare
          l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'.  In
          caso  di  vendita  di  beni  aziendali,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al comma 5. 
                15-quater. I beni di cui al  comma  5  che  rimangono
          invenduti,  decorsi  tre  anni  dall'avvio  della  relativa
          procedura, sono mantenuti al  patrimonio  dello  Stato  con
          provvedimento  dell'Agenzia.  La   relativa   gestione   e'
          affidata all'Agenzia del demanio. 
              15-quinquies. In caso di revoca della destinazione,  il
          bene rientra  nella  disponibilita'  dell'Agenzia,  che  ne
          verifica,  entro  sessanta  giorni,  la   possibilita'   di
          destinazione secondo la procedura ordinaria.  Qualora  tale
          verifica dia  esito  negativo,  il  bene  e'  mantenuto  al
          patrimonio  dello  Stato  con  provvedimento   dell'Agenzia
          stessa. La relativa gestione e'  affidata  all'Agenzia  del
          demanio.    L'Agenzia    del    demanio    provvede    alla
          regolarizzazione  del  bene  confiscato  avvalendosi  della
          facolta' prevista dall'articolo 51,  comma  3-ter,  nonche'
          alla rifunzionalizzazione e  valorizzazione  dello  stesso,
          mediante l'utilizzo delle risorse ad  essa  attribuite  per
          gli interventi su beni  appartenenti  al  patrimonio  dello
          Stato, anche  per  la  successiva  assegnazione,  a  titolo
          gratuito, agli enti e  ai  soggetti  di  cui  al  comma  3,
          lettera c), del presente  articolo  per  le  finalita'  ivi
          previste.» 
                
                «Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici).  -
          (omissis). 
                3-ter.  Ai  fini  del  perseguimento  delle   proprie
          finalita' istituzionali, l'Agenzia puo'  richiedere,  senza
          oneri,  i  provvedimenti  di  sanatoria,  consentiti  dalle
          vigenti disposizioni di legge delle  opere  realizzate  sui
          beni  immobili  che  siano  stati   oggetto   di   confisca
          definitiva. 
                (omissis).».