Art. 65 Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura «Qualita' vivaistica Italia». 2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dal Titolo IV, Capi I, II e III. 3. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e' costituito da: a) Servizio fitosanitario centrale; b) Servizi fitosanitari regionali; c) Soggetto Gestore. 4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonche' ogni altra specie di rilevante interesse generale. 5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varieta' iscritte al Registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente registro di un Paese membro dell'Unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie in questione, nonche' di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria. 6. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 66.