Art. 65 
 
           Sistema nazionale volontario di qualificazione 
               del materiale di propagazione vegetale 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali   il   Sistema   nazionale   volontario   di
qualificazione del materiale di propagazione  vegetale,  identificato
dalla dicitura «Qualita' vivaistica Italia». 
  2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del  materiale
di propagazione vegetale effettua il  coordinamento  delle  attivita'
tecnico-amministrative   e   tecnico-scientifiche    relative    alla
qualificazione del materiale di propagazione vegetale  con  requisiti
supplementari rispetto a quanto previsto dal Titolo IV, Capi I, II  e
III. 
  3. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del  materiale
di propagazione vegetale e' costituito da: 
    a) Servizio fitosanitario centrale; 
    b) Servizi fitosanitari regionali; 
    c) Soggetto Gestore. 
  4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie  di
interesse agrario che rivestono particolare interesse  economico  per
l'agricoltura professionale nazionale, nonche' ogni altra  specie  di
rilevante interesse generale. 
  5.   Possono   essere   oggetto   di    qualificazione    nazionale
esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varieta' iscritte al
Registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente
registro di un  Paese  membro  dell'Unione  europea,  rispondenti  ai
requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie  in
questione, nonche' di  altre  specie  non  regolamentate  di  cui  si
ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria. 
  6. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del  materiale
di propagazione vegetale si avvale del Gruppo  di  lavoro  permanente
per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 66.