Art. 66 
 
Attivita' del Sistema  nazionale  volontario  di  qualificazione  del
  materiale di propagazione vegetale 
  1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del  materiale
di propagazione vegetale: 
    a) definisce i disciplinari di produzione per  la  qualificazione
nazionale delle singole specie o gruppi di specie; 
    b) definisce i criteri per il riconoscimento dei  Centri  per  la
conservazione  per  la  premoltiplicazione  e  dei  Centri   per   la
premoltiplicazione  che  possono  operare  nell'ambito  del   Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di  propagazione
vegetale; 
    c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneita' dei centri di
conservazione e dei centri di premoltiplicazione; 
    d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione  di
altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione; 
    e) definisce le modalita' di presentazione delle domande relative
alle attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del
materiale di propagazione vegetale; 
    f) definisce  le  modalita'  di  esecuzione  delle  attivita'  di
controllo nel processo di qualificazione; 
    g) definisce i criteri e le modalita'  per  la  realizzazione  di
programmi di formazione e di aggiornamento del  personale  che  opera
nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del  materiale  di
propagazione vegetale; 
    h) definisce le modalita' per l'esecuzione degli accertamenti dei
requisiti dei materiali  di  moltiplicazione  per  la  qualificazione
nazionale; 
    i) determina il  costo  delle  etichette  di  qualificazione  del
Sistema nazionale  volontario  di  qualificazione  del  materiale  di
propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti  dalla
vendita delle stesse tra le diverse attivita'; 
    l) definisce le misure da adottare  nei  confronti  dei  soggetti
operanti   nell'ambito   del   Sistema   nazionale   volontario    di
qualificazione  del  materiale  di  propagazione  vegetale  che   non
rispettano le prescrizioni del presente Titolo. 
  2. I criteri e le modalita' di esecuzione delle attivita' di cui al
comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali, acquisito il parere  del  Gruppo  di
lavoro permanente.