Art. 67 
 
            Funzioni del Servizio fitosanitario centrale 
 
  1. Al Servizio fitosanitario centrale compete: 
    a) il coordinamento delle attivita' inerenti al Sistema nazionale
volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale; 
    b)  il  riconoscimento,  con   specifico   provvedimento,   delle
accessioni di varieta', dei cloni e delle selezioni  certificabili  e
l'aggiornamento del Registro delle varieta'; 
    c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a  regolare  le
attivita' del Sistema  nazionale  volontario  di  qualificazione  del
materiale di propagazione vegetale; 
    d) la sorveglianza delle attivita' del Soggetto Gestore. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' avvalersi  del  Soggetto
Gestore per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere
a) e b). 
  3. Il Servizio fitosanitario  centrale  e'  l'autorita'  competente
unica  per  il  coordinamento  di  tutte  le  attivita'  del  Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di  propagazione
vegetale.