Art. 68 
 
             Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali 
 
  1.  Ai  Servizi  fitosanitari  regionali  competono   le   seguenti
attivita': 
    a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei
materiali di cui agli articoli 72, 74, 75, 76, e 77; 
    b) la verifica  dell'idoneita'  dei  fornitori  (CCP,  CP,  CM  e
vivaio); 
    c) lo svolgimento delle attivita' ispettive  e  di  controllo  su
tutte le fasi  del  processo  di  qualificazione  nazionale,  secondo
quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie
o gruppi di specie; 
    d)  l'invio  al  Soggetto  Gestore   dei   dati   necessari   per
l'implementazione della banca dati del  sistema  informatico  di  cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d). 
  2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da
inviare  al  Sistema  nazionale  volontario  di  qualificazione   del
materiale di propagazione vegetale al termine  di  ogni  campagna  di
certificazione, sull'attivita' di controllo e qualificazione. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, i  Servizi
fitosanitari  regionali  possono  avvalersi  di   personale   tecnico
specializzato,  addestrato  ed   aggiornato   attraverso   corsi   di
formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale  volontario  di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale.