Art. 68 Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali 1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attivita': a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 72, 74, 75, 76, e 77; b) la verifica dell'idoneita' dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio); c) lo svolgimento delle attivita' ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie; d) l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione della banca dati del sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d). 2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attivita' di controllo e qualificazione. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.