Art. 69 Soggetto Gestore 1. Possono essere riconosciuti quale «Soggetto Gestore», soggetti privati, organizzati in forma collettiva, societaria o associata o consorziata, in possesso dei seguenti requisiti: a) il coinvolgimento in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola; b) la rappresentativita' a livello nazionale; c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto; d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. 2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 presentano istanza al Ministero corredata della seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Soggetto richiedente; b) organigramma; c) libro soci; d) documentazione attestante il possesso di adeguata esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione. 3. La qualita' di Soggetto Gestore e' attribuita con decreto del Ministero previo parere vincolante del Gruppo di lavoro permanente, di cui all'articolo 3, che esamina l'istanza, il regolamento di cui al comma 1, lettera d) e ogni altra documentazione allegata. 4. Il riconoscimento e' revocato, con la medesima procedura di cui al comma 3 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.