Art. 73 Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale 1. I controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad accertare che tutti i materiali di moltiplicazione: a) sono ottenuti da materiale «Pre-Base» esente dagli organismi nocivi di cui all'allegato V per la specie e i generi in questione; b) sono conservati, prodotti e sottoposti alle verifiche periodiche conformemente all'allegato V. 2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali. 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato V e accerta altresi' l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilita'. 4. Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, conformemente all'allegato V. 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente Titolo. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerti la perdita dei requisiti del fornitore di cui al Titolo III o la non conformita' delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone il divieto di utilizzo delle etichette di cui all'articolo 79. Tale divieto e' revocato dal Servizio fitosanitario regionale competente, su richiesta dell'interessato, una volta verificata la cessazione della causa di non conformita'.