Art. 73 
 
             Controlli del Sistema nazionale volontario 
      di qualificazione del materiale di propagazione vegetale 
 
  1. I controlli del Sistema nazionale volontario  di  qualificazione
del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad  accertare
che tutti i materiali di moltiplicazione: 
    a) sono ottenuti da materiale «Pre-Base» esente  dagli  organismi
nocivi di cui all'allegato V per la specie e i generi in questione; 
    b)  sono  conservati,  prodotti  e  sottoposti   alle   verifiche
periodiche conformemente all'allegato V. 
  2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui  agli
articoli 74, 75, 76 e 77 si basano su ispezioni visive,  su  indagini
di laboratorio e su controlli documentali. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
procede  alle  verifiche  secondo  il  piano  dei  controlli  di  cui
all'allegato  V  e  accerta  altresi'  l'origine  dei  materiali   di
propagazione e la loro tracciabilita'. 
  4. Gli esami volti all'accertamento dello stato  fitosanitario  dei
materiali  di  moltiplicazione  sono  effettuati  presso   laboratori
riconosciuti   idonei   dal   Sistema   nazionale    volontario    di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale,  conformemente
all'allegato V. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
puo'  prelevare  o  far  prelevare   campioni   per   verificare   la
corrispondenza dei materiali di moltiplicazione  e  delle  piante  da
frutto ai requisiti previsti dal presente Titolo. 
  6. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
qualora, in occasione dei controlli di cui al  comma  2,  accerti  la
perdita dei requisiti del fornitore di cui al Titolo  III  o  la  non
conformita' delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente
decreto, dispone il  divieto  di  utilizzo  delle  etichette  di  cui
all'articolo 79. Tale divieto e' revocato dal Servizio  fitosanitario
regionale  competente,  su  richiesta  dell'interessato,  una   volta
verificata la cessazione della causa di non conformita'.