Art. 74 
 
Riconoscimento  delle  strutture  idonee  ad  operare   nel   Sistema
  nazionale   volontario   di   qualificazione   del   materiale   di
  propagazione vegetale 
  1. Le strutture che intendono operare nelle fasi  di  conservazione
per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i
laboratori di  micropropagazione,  devono  essere  gia'  riconosciute
idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado  di  ottemperare  ai
disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o  gruppi
di specie interessate. 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneita' di cui al comma  1  le
strutture  inviano  una  richiesta  di  riconoscimento  di  idoneita'
all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta
comprende almeno le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome o ragione sociale; 
    b) indirizzo della sede legale; 
    c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; 
    d) le specie o i gruppi di specie  per  le  quali  si  chiede  il
riconoscimento; 
    e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture  coinvolte  nella
filiera produttiva; 
    f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneita'
ai sensi del Titolo IV. 
  3. Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneita' delle
strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e,  sentito  il
parere del Gruppo di lavoro  permanente,  le  autorizza  con  proprio
provvedimento. 
  4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione
(CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere  gia'
riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere  in  grado
di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie
o i gruppi di specie in questione. 
  5. Ai fini del riconoscimento  di  cui  al  comma  4  le  strutture
inviano una richiesta di riconoscimento  di  idoneita'  all'indirizzo
PEC del Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio.
Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome o ragione sociale; 
    b) indirizzo della sede legale; 
    c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; 
    d) le specie o i gruppi di specie  per  le  quali  si  chiede  il
riconoscimento; 
    e) elenco e indirizzo  di  tutte  le  strutture  coinvolte  nella
filiera produttiva; 
    f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneita' ai
sensi del Titolo IV. 
  6. Il Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio,
verificata l'idoneita'  delle  strutture  candidate,  anche  mediante
visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento. 
  7. Gli oneri  finanziari  per  la  conservazione  e  produzione  di
materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo
sono a carico degli operatori interessati.