Art. 74 Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale 1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere gia' riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado di ottemperare ai disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o gruppi di specie interessate. 2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneita' di cui al comma 1 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneita' all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale; b) indirizzo della sede legale; c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento; e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva; f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneita' ai sensi del Titolo IV. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneita' delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento. 4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere gia' riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie o i gruppi di specie in questione. 5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneita' all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni: a) nome e cognome o ragione sociale; b) indirizzo della sede legale; c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento; e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva; f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneita' ai sensi del Titolo IV. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneita' delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento. 7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.