Art. 76 
 
             Verifica del materiale di categoria «Base» 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di
cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione  di  categoria
«Base» secondo quanto previsto nell'allegato V. 
  2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al  comma
1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una
domanda  al   Servizio   fitosanitario   regionale   competente   per
territorio. 
  3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali
di moltiplicazione di  categoria  «Base»  avviene  contestualmente  o
successivamente ai controlli su tali materiali per  la  verifica  dei
requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti. 
  4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di  categoria
«Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica  del  possesso  dei
requisiti previsti dai  disciplinari  di  cui  all'allegato  V  delle
singole specie. 
  5. Le operazioni di taglio, prelievo e  innesto  del  materiale  di
categoria «Base» e l'eliminazione di piante  madri,  devono  avvenire
sotto  il  controllo  del  responsabile   tecnico   del   Centro   di
premoltiplicazione  (CP)  ed  essere  registrate  sul   registro   di
conduzione per le  verifiche  da  parte  del  Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio.