Art. 76 Verifica del materiale di categoria «Base» 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» secondo quanto previsto nell'allegato V. 2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti. 4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie. 5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.