Art. 77 
 
          Verifica del materiale di categoria «Certificato» 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di
cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione e le piante di
categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato V. 
  2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al  comma
1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia  al
Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  territorio   una
richiesta secondo le modalita' definite con successivo  provvedimento
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73  dei  materiali
di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente
o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica  dei
requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti. 
  4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto  del  materiale  di
categoria «Certificato» e  l'eliminazione  di  piante  madri,  devono
avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico  del  Centro  di
moltiplicazione (CM) ed essere registrate sul registro di  conduzione
per  la  verifica  da  parte  del  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio. 
  5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di  categoria
«Certificato» prodotto in vitro avviene dopo la  verifica,  da  parte
del Servizio fitosanitario regionale competente per  territorio,  del
possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui  all'allegato
V delle singole specie.