Art. 78 Laboratori per la Micropropagazione 1. La produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» e' eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP). 2. I laboratori di cui al comma 1 che intendono conseguire il riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale. 3. I laboratori di cui comma 1 devono: a) essere in possesso di adeguati locali: 1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura; 2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata; 3) camera di crescita; b) rispettare le norme che regolano l'attivita' di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione. 4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione idonei per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base». 5. Per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» i CCP e i CP possono, altresi', avvalersi di uno o piu' laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. 6. I laboratori di micropropagazione che intendono conseguire il riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato», inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio. 7. I laboratori di micropropagazione di cui al comma 6, devono: a) essere in possesso di adeguati locali: 1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura; 2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata; 3) camera di crescita; b) rispettare le norme che regolano l'attivita' di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione. 8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, con proprio provvedimento, riconosce i laboratori di micropropagazione per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato» idonei. 9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di laboratori di micropropagazione di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.