Art. 79 
 
Organizzazione,  stampa  e  distribuzione   delle   etichette   della
  qualificazione  nazionale   nell'ambito   del   Sistema   nazionale
  volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale 
  1. I materiali di propagazione prodotti nel rispetto  del  presente
decreto e dei disciplinari di produzione delle  singole  specie  sono
commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla
fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare  anche  i
dati richiesti per il passaporto delle piante. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio,
al termine dei controlli amministrativi e  di  campo  previsti  dalle
pertinenti normative  europee  vigenti,  nonche'  di  quelli  per  la
qualificazione dei materiali di cui agli articoli 74,  75,  76  e  77
attraverso il sistema informatico di cui all'articolo  70,  comma  1,
lettera d), comunica l'idoneita' alla certificazione e  autorizza  il
Soggetto Gestore alla stampa delle etichette. 
  3. Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2
dal  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  territorio,
procede alla stampa e alla consegna delle etichette. 
  4. L'etichetta e  il  documento  di  accompagnamento  sono  redatti
conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprendono anche  la  dicitura
«Qualita' Vivaistica Italia». 
  5. L'etichetta deve essere stampata  con  inchiostro  indelebile  e
realizzata con materiale biodegradabile in grado  di  resistere  alle
intemperie per almeno due anni. 
  6. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle  etichette  sono
conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII. 
  7.  L'etichetta  deve  essere  apposta  ai  relativi  materiali  di
moltiplicazione prima  dell'immissione  in  commercio  e  fissata  ai
materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo. 
  8. Gli oneri derivanti dalle attivita' di stampa delle etichette di
cui al presente articolo sono carico del richiedente e corrisposti in
base alla quantita' di etichette richieste, sulla base delle  tariffe
di cui all'articolo 82.