Art. 51 Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»; b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»; c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 2. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (Omissis); f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati). - (Omissis). 5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis. (Omissis).».