Art. 51 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917: 
    a) all'articolo 17, comma 1, lettera f),  le  parole  «indennita'
percepite  da  sportivi  professionisti  al  termine   dell'attivita'
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4  della  legge  23
marzo 1981, n. 91»  sono  sostituite  da  «indennita'  percepite  dai
lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, del  decreto  legislativo  attuativo
della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»; 
    b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla
seguente:  «a)  i  redditi  derivanti  dalle   prestazioni   sportive
professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non
subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della  delega
di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»; 
    c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 
  2. All'articolo 16, comma  5-quater,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui  alla  legge
23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti
di lavoro sportivo». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.L.  22   marzo   2021,   n.   41,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          f), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 17  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi: 
              (Omissis); 
                f) indennita' percepite  dai  lavoratori  subordinati
          sportivi  al  termine  dell'attivita'  sportiva  ai   sensi
          dell'art. 26, comma 4, del  decreto  legislativo  attuativo
          della delega di cui all'art. 5 della legge 8  agosto  2019,
          n. 86, se non rientranti tra le  indennita'  indicate  alla
          lettera a); 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 5-quater, del
          decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  147,  recante
          «Disposizioni   recanti   misure   per   la   crescita    e
          l'internazionalizzazione delle imprese»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  220  del  22  settembre  2015,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati). -
          (Omissis). 
              5-quater. Per i  rapporti  di  lavoro  sportivo,  ferme
          restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i
          redditi di cui al comma 1 concorrono  alla  formazione  del
          reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del  loro
          ammontare. Ai rapporti di  cui  al  primo  periodo  non  si
          applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto  periodo,
          e 5-bis. 
              (Omissis).».