Art. 52 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2022 sono abrogati: 
    a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; 
    b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; 
    c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; 
    d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
  2. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis,  19,  23,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12; 
    c) l'articolo 1,  comma  369,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro del lavoro e 
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione 
 
                                  Messa, Ministro dell'universita' e 
                                  della ricerca 
 
                                  Franco, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Bonetti, Ministro per le pari 
                                  opportunita' e la famiglia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia