ART. 59 
 
 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale) 
 
  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.   Al   fine   di   assicurare   il   recupero   del   divario
infrastrutturale tra  le  diverse  aree  geografiche  del  territorio
nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato  entro  e  non
oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  sentite   le   amministrazioni   competenti,
effettua, limitatamente alle infrastrutture statali  la  ricognizione
del  numero  e  della  classificazione  funzionale  delle   strutture
sanitarie,  assistenziali  e  scolastiche,  nonche'  del   numero   e
dell'estensione,  con  indicazione  della  relativa   classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di  cui  al
primo  periodo  non  di  competenza  statale,  la   ricognizione   e'
effettuata dagli enti  territoriali,  nonche'  dagli  altri  soggetti
pubblici e privati competenti, entro e  non  oltre  la  data  del  31
ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti  territoriali  e'
comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome,  entro  e
non oltre la data del 31  dicembre  2021,  al  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    1-bis. All'esito della  ricognizione  di  cui  al  comma  1,  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  su  proposta  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
dell'economia  e  delle  finanze,  e  per  il  Sud  e   la   coesione
territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  il  31  marzo  2022,  sono
stabiliti i criteri di priorita' e le azioni  da  perseguire  per  il
recupero del divario risultante dalla  ricognizione  predetta,  avuto
riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in
ciascun territorio, all'estensione  delle  superfici  territoriali  e
alla specificita' insulare, alla densita' della popolazione  e  delle
unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota
di finanziamento con ripartizione annuale,  tenuto  conto  di  quanto
gia'  previsto  dal  PNRR  e  dal  Piano  complementare  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del  fondo
cui al comma 1-ter. 
    1-ter. Per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7­bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto
tecnico - operativo alle  attivita'  di  competenza,  puo'  stipulare
apposita convenzione ai sensi degli articoli  5  e  192  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro
per l'anno 2021. 
    1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera  CIPESS  di  cui  al
comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse
di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con
decreto  del   Ministro   competente   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che  non
devono essere gia' oggetto di integrale  finanziamento  a  valere  su
altri  fondi  nazionali  o   comunitari,   l'importo   del   relativo
finanziamento, i soggetti attuatori, in  relazione  al  tipo  e  alla
localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma  della  spesa,  con
indicazione  delle   risorse   annuali   necessarie   per   la   loro
realizzazione,  nonche'  le  modalita'  di  revoca  e  di   eventuale
riassegnazione delle risorse in caso di  mancato  avvio  nei  termini
previsti dell'opera  da  finanziare.  Gli  interventi  devono  essere
corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2  bis,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di  cui  al
primo  periodo  e'  comunicato  alla  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi
finanziati di cui al comma 1-  quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.