ART. 45 
 
(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di
                              ricarica) 
 
  1. Al fine di promuovere l'installazione di punti di  ricarica  dei
veicoli  elettrici,  favorendo  la  semplificazione  delle  procedure
autorizzative, all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  infrastruttura  di
ricarica di veicoli elettrici si intende quella di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  La  realizzazione  di  infrastrutture   di   ricarica   e'
effettuata secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  14-bis,  fermo
restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza,
la conformita' alle disposizioni del codice della strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle  norme  per
la  realizzazione   degli   impianti   elettrici,   con   particolare
riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformita' e di progetto
elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti."; 
    c) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. I  soggetti
che acquistano o  posseggono  un  veicolo  elettrico,  anche  tramite
meccanismi di noleggio a lungo  termine,  possono  inserirne  i  dati
sulla Piattaforma Unica Nazionale di cui all'articolo 4, comma  7-bis
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  ai  fini  della
richiesta di cui al comma 7, con particolare  riguardo  alla  zona  e
all'indirizzo di residenza e di parcheggio abituale  e  all'eventuale
disponibilita', in tali ambiti, di punti ricarica su suolo privato. 
    7.  Con  propri  provvedimenti,  adottati   in   conformita'   ai
rispettivi  ordinamenti,  i  comuni  disciplinano  la  programmazione
dell'installazione,  della  realizzazione  e  della  gestione   delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso,  tenendo  conto  delle
richieste di cui al comma 6. In tale ambito, i comuni o  aggregazione
di   comuni,   possono   prevedere,   ove   tecnicamente   possibile,
l'installazione di almeno un  punto  di  ricarica  ogni  sei  veicoli
elettrici immatricolati in relazione ai quali non risultino  presenti
punti  di  ricarica  disponibili   nella   zona   indicata   con   la
comunicazione di cui al comma 6 e nel caso  in  cui  il  proprietario
abbia dichiarato di non disporre di accesso a punti  di  ricarica  in
ambito privato. Per le  finalita'  programmatorie  di  cui  al  primo
periodo,  i  comuni  accedono  alle   informazioni   presenti   sulla
Piattaforma unica nazionale, ivi inclusi i dati di  cui  all'articolo
35, comma 1, lettera c). 
    8. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7,  i  comuni  possono
consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione  e  gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici  e  privati,  anche
prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante
procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere al comune
con le modalita' di  cui  al  comma  3-bis  l'autorizzazione  per  la
realizzazione  e  l'eventuale  gestione   delle   infrastrutture   di
ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse."; 
    d) al comma 9 le parole "canone di occupazione di suolo  pubblico
e della tassa per l'occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche"  sono
sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle  seguenti:  "canone  di   cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160"; 
    e) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      "12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, definisce misure tariffarie  applicabili
a  punti  di   prelievo   di   energia   elettrica   che   alimentano
infrastrutture  di  ricarica  dei   veicoli   elettrici   in   luoghi
accessibili al pubblico, tenuto conto dell'obbligo di  cui  al  comma
12-ter,  nonche'  al  fine  di  favorire  la  diffusione  di  veicoli
alimentati ad energia elettrica assicurando lo sviluppo razionale  ed
efficiente delle reti elettriche  e  definendo,  ove  necessario,  le
modalita' di misura dell'energia elettrica destinata alla ricarica."; 
    f) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      "12-bis. Qualora le  misure  tariffarie  di  cui  al  comma  12
includano interventi  che  comportano  uno  sconto  sulle  componenti
tariffarie da applicare a copertura degli oneri generali  di  sistema
applicabili all'energia destinata alla ricarica, tali interventi sono
efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in materia
di  aiuti  di  stato  e  hanno  natura  transitoria  per  il  periodo
strettamente  necessario  alla  diffusione  dei  veicoli   elettrici,
definito con  decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica,
sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono  altresi'  valutate  le
eventuali modalita' di copertura in caso di  ammanco  di  gettito  di
oneri generali. 
      12-ter.  Gli  operatori  dei  punti  di  ricarica   in   luoghi
accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma  9  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono di avvalersi delle
misure tariffarie di cui al  comma  12  del  presente  articolo  sono
tenuti  a  trasferire  il  beneficio  agli  utilizzatori  finali  del
servizio di ricarica, anche  nei  casi  in  cui  cio'  non  sia  gia'
previsto da condizioni fissate dall'ente locale competente.". 
  2. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  16  dicembre
2016, n. 257, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
    "e-bis): dispositivo di ricarica: dispositivo in grado di erogare
il servizio di ricarica  mediante  uno  o  piu'  punti  di  ricarica,
comunemente  denominato  "colonnina  di  ricarica",  o,   in   ambito
domestico, "wallbox". 
    e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno
o piu' punti di  ricarica  per  veicoli  elettrici.  In  particolare,
l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche. 
    e-quater): stazione di ricarica:  area  adibita  al  servizio  di
ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di  sosta,  dalle
relative  infrastrutture   di   ricarica   nonche'   dagli   elementi
architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica.  Laddove
realizzata su area pubblica  o  aperta  al  pubblico,  garantisce  un
accesso non discriminatorio a  tutti  gli  utenti;  una  stazione  di
ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di energia  elettrica
tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart  meter  per  la
misura dell'energia  elettrica  complessivamente  prelevata,  inclusa
quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica,
e di quella eventualmente immessa.". 
  3. Con decreto da adottarsi entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione
ecologica provvede a dare piena operativita' alla  Piattaforma  unica
nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE  e
RSE. La Piattaforma di cui al primo periodo, per la cui realizzazione
sono utilizzate le risorse di cui all'articolo  4,  comma  7-bis  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  garantisce  le  funzionalita'
necessarie all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto-legge 16
          luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
          l'innovazione digitale) convertito con modificazioni  dalla
          L. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella G.U.R.I.  16
          luglio 2020, n. 178, cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  57  (Semplificazione  delle   norme   per   la
          realizzazione di punti e stazioni di  ricarica  di  veicoli
          elettrici).  -  1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per
          infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si  intende
          quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter),  del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
                2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
          veicoli elettrici puo' avvenire: 
                  a)  all'interno  di  aree  e  edifici  pubblici   e
          privati,  ivi  compresi  quelli  di  edilizia  residenziale
          pubblica; 
                  b) su strade private non aperte all'uso pubblico; 
                  c) lungo  le  strade  pubbliche  e  private  aperte
          all'uso pubblico; 
                  d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
          servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 
                2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
          la ricarica del veicolo elettrico, in analogia  con  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          per la ricarica pubblica, e' da considerare un  servizio  e
          non una fornitura di energia elettrica. 
                3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica  e'
          effettuata secondo le modalita' di  cui  al  comma  14-bis,
          fermo restando  il  rispetto  della  normativa  vigente  in
          materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  in  relazione  al
          dimensionamento degli stalli di sosta ed  alla  segnaletica
          orizzontale e verticale. Resta  fermo,  in  ogni  caso,  il
          rispetto delle norme per la  realizzazione  degli  impianti
          elettrici,  con  particolare  riferimento  all'obbligo   di
          dichiarazione di conformita' e di progetto  elettrico,  ove
          necessario, in base alle leggi vigenti. 
                4. Le infrastrutture di ricarica di cui al  comma  2,
          lettere  c)  e  d),   sono   accessibili,   in   modo   non
          discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
          per la sosta di veicoli elettrici in fase  di  ricarica  al
          fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli  punti
          di ricarica. 
                5.  All'articolo  158,  comma  1,  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente: 
                  "h-bis) negli spazi riservati alla fermata  e  alla
          sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito  di
          completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
          di  ricarica  mirate  a  disincentivare   l'impegno   della
          stazione oltre un periodo massimo  di  un'ora  dal  termine
          della   ricarica.   Tale   limite   temporale   non   trova
          applicazione dalle ore 23 alle  ore  7,  ad  eccezione  dei
          punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  16  dicembre
          2016, n. 257". 
                6. I soggetti che acquistano o posseggono un  veicolo
          elettrico, anche tramite meccanismi  di  noleggio  a  lungo
          termine, possono inserirne i dati sulla  Piattaforma  Unica
          Nazionale  di  cui  all'articolo   4,   comma   7-bis   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  ai  fini
          della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo
          alla zona e all'indirizzo  di  residenza  e  di  parcheggio
          abituale e all'eventuale disponibilita', in tali ambiti, di
          punti ricarica su suolo privato. 
                7. Con propri provvedimenti, adottati in  conformita'
          ai  rispettivi  ordinamenti,  i  comuni   disciplinano   la
          programmazione dell'installazione,  della  realizzazione  e
          della gestione delle infrastrutture di ricarica a  pubblico
          accesso, tenendo conto delle richieste di cui al  comma  6.
          In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni,  possono
          prevedere, ove tecnicamente possibile,  l'installazione  di
          almeno un punto di  ricarica  ogni  sei  veicoli  elettrici
          immatricolati in relazione ai quali non risultino  presenti
          punti di ricarica disponibili nella zona  indicata  con  la
          comunicazione di cui al comma  6  e  nel  caso  in  cui  il
          proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso  a
          punti di ricarica  in  ambito  privato.  Per  le  finalita'
          programmatorie di cui al primo periodo, i  comuni  accedono
          alle  informazioni   presenti   sulla   Piattaforma   unica
          nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera c). 
                8. Per le finalita' di  cui  al  comma  7,  i  comuni
          possono  consentire,  anche  a  titolo  non   oneroso,   la
          realizzazione e gestione di infrastrutture  di  ricarica  a
          soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
          suddivisione in  lotti,  da  assegnare  mediante  procedure
          competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
          che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere
          al  comune  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   3-bis
          l'autorizzazione  per  la   realizzazione   e   l'eventuale
          gestione delle infrastrutture di ricarica, anche  solo  per
          una strada o un'area o un insieme di esse. 
                9.  I  comuni  possono  prevedere  la   riduzione   o
          l'esenzione del canone di cui all'articolo  1,  comma  816,
          della legge  27  dicembre  2019  n.  160  per  i  punti  di
          ricarica, nel caso in cui gli stessi  eroghino  energia  di
          provenienza certificata da  energia  rinnovabile.  In  ogni
          caso, il canone di cui all'articolo  1,  comma  816,  della
          legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere  calcolato  sullo
          spazio occupato  dalle  infrastrutture  di  ricarica  senza
          considerare gli  stalli  di  sosta  degli  autoveicoli  che
          rimarranno nella disponibilita' del pubblico. 
                10.  In  caso  di  applicazione  della  riduzione   o
          dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
          non siano  verificate  le  condizioni  previste,  i  comuni
          possono richiedere il pagamento, per l'intero  periodo  per
          cui  e'  stata  concessa  l'agevolazione,  del  canone   di
          occupazione  di  suolo   pubblico   e   della   tassa   per
          l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,  applicando  una
          maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30  per  cento
          dell'importo. 
                11. Per le  infrastrutture  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi  2  e
          2-bis dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto
          2003,  n.  259,  e'   sostituito   da   una   dichiarazione
          sottoscritta  dai  soggetti  interessati,   da   comunicare
          all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
          cui risulti l'assenza o la  presenza  di  interferenze  con
          linee di telecomunicazione e il rispetto  delle  norme  che
          regolano la materia della trasmissione e  distribuzione  di
          energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati  non
          sono  tenuti  alla  stipula  degli  atti  di  sottomissione
          previsti dalla normativa vigente. 
                12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  definisce  misure
          tariffarie applicabili  a  punti  di  prelievo  di  energia
          elettrica che alimentano  infrastrutture  di  ricarica  dei
          veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto
          conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonche' al  fine
          di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad  energia
          elettrica assicurando lo sviluppo razionale  ed  efficiente
          delle reti  elettriche  e  definendo,  ove  necessario,  le
          modalita' di misura dell'energia elettrica  destinata  alla
          ricarica. 
                12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al  comma
          12 includano interventi che  comportano  uno  sconto  sulle
          componenti tariffarie da applicare a copertura degli  oneri
          generali di sistema applicabili all'energia destinata  alla
          ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili
          con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di  stato
          e hanno natura  transitoria  per  il  periodo  strettamente
          necessario alla diffusione dei veicoli elettrici,  definito
          con decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica,
          sentita l'ARERA; con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          valutate le eventuali modalita' di  copertura  in  caso  di
          ammanco di gettito di oneri generali. 
                12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
          accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9  del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che  scelgono
          di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del
          presente articolo sono tenuti  a  trasferire  il  beneficio
          agli utilizzatori finali del servizio  di  ricarica,  anche
          nei casi in cui cio' non sia gia'  previsto  da  condizioni
          fissate dall'ente locale competente. 
                13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il
          rinnovo di quelle  esistenti,  prevedono  che  le  aree  di
          servizio di cui all'articolo 61 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  vengano  dotate
          delle  colonnine  di  ricarica  per  i  veicoli  elettrici.
          Conseguentemente,  sono  aggiornati  il   Piano   nazionale
          infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad
          energia  elettrica,  di  cui  all'articolo  17-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  e  il
          Piano  di   ristrutturazione   delle   aree   di   servizio
          autostradali. 
                13-bis.  All'articolo  17-terdecies,  comma  1,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  dopo  le
          parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
          seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione  di
          motori elettrici,". 
                14. All'articolo  23  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
          conseguenza  di  quanto   disposto   dal   primo   periodo,
          l'installazione  delle  infrastrutture  di   ricarica   dei
          veicoli elettrici ad accesso pubblico non  e'  soggetta  al
          rilascio  del  permesso  di  costruire  ed  e'  considerata
          attivita' di edilizia libera. 
                14-bis.   Ai   fini   della    semplificazione    dei
          procedimenti,  il  soggetto  che  effettua  l'installazione
          delle  infrastrutture  per  il  servizio  di  ricarica  dei
          veicoli  elettrici  su  suolo  pubblico  presenta  all'ente
          proprietario della strada l'istanza per  l'occupazione  del
          suolo pubblico e la  realizzazione  dell'infrastruttura  di
          ricarica e per le relative opere di connessione  alla  rete
          di  distribuzione  concordate  con  il  concessionario  del
          servizio   di    distribuzione    dell'energia    elettrica
          competente.  Le  procedure  sono  soggette  all'obbligo  di
          richiesta   semplificata   e   l'ente   che   effettua   la
          valutazione, come  previsto  dall'  articolo  14-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro  trenta  giorni
          un  provvedimento  di  autorizzazione  alla  costruzione  e
          all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
          ricarica, che ha una durata minima  di  dieci  anni,  e  un
          provvedimento di durata illimitata,  intestato  al  gestore
          della rete, per le relative opere di connessione. 
                15. Il decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti 3  agosto  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del  13  dicembre  2017,  cessa  di  avere
          efficacia. 
                16. Con regolamento da emanarsi entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono   adottate   le   disposizioni
          integrative e modificative del decreto del Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  in  coerenza  con  le
          disposizioni del presente articolo. 
                17.  Dall'attuazione  del   presente   articolo   non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche    interessate
          provvedono alle attivita' previste con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 257 del 2016, cosi' come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) combustibili alternativi: combustibili  o  fonti
          di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
          fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
          trasporto   e   che   possono    contribuire    alla    sua
          decarbonizzazione e migliorare  le  prestazioni  ambientali
          del   settore   trasporti.   I   combustibili   alternativi
          comprendono anche: 
                    1) elettricita'; 
                    2) idrogeno; 
                    3) biocarburanti, quali definiti all'articolo  2,
          comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3  marzo  2011,
          n. 28; 
                    4) combustibili sintetici e paraffinici; 
                    5) gas naturale, compreso il biometano, in  forma
          gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
          e  liquefatta,  denominato  gas  naturale  liquefatto,   di
          seguito GNL; 
                    6)  gas  di  petrolio  liquefatto,   di   seguito
          denominato GPL; 
                  b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di
          un  gruppo  propulsore  contenente  almeno   una   macchina
          elettrica non periferica come convertitore di  energia  con
          sistema di  accumulo  di  energia  ricaricabile,  che  puo'
          essere ricaricato esternamente; 
                  c) punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di
          caricare un veicolo elettrico alla volta  o  sostituire  la
          batteria di un veicolo elettrico alla volta; 
                  d) punto di ricarica di potenza standard: un  punto
          di ricarica, che consente il trasferimento di  elettricita'
          a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
          esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
          che sono installati in abitazioni private o  il  cui  scopo
          principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che  non
          sono accessibili al  pubblico.  Il  punto  di  ricarica  di
          potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie: 
                    1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; 
                    2) accelerata = superiore  a  7,4  kW  e  pari  o
          inferiore a 22 kW; 
                  e) punto di ricarica di potenza elevata:  un  punto
          di ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a
          un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto
          di  ricarica  di  potenza  elevata  e'  dettagliato   nelle
          seguenti tipologie: 
                    1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a
          50 kW; 
                    2) ultra-veloce: superiore a 50 kW; 
                  e-bis): dispositivo  di  ricarica:  dispositivo  in
          grado di erogare il servizio di  ricarica  mediante  uno  o
          piu' punti di ricarica, comunemente  denominato  "colonnina
          di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox". 
                  e-ter):  infrastruttura  di  ricarica:  insieme  di
          strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di
          aree di sosta dotate di uno o piu' punti  di  ricarica  per
          veicoli  elettrici.  In  particolare,  l'infrastruttura  di
          ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di  ricarica
          e dalle relative interconnessioni elettriche. 
                  e-quater): stazione di ricarica:  area  adibita  al
          servizio di ricarica di veicoli  elettrici  composta  dagli
          stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di  ricarica
          nonche' dagli elementi architettonici e edilizi  funzionali
          al  servizio  di  ricarica.  Laddove  realizzata  su   area
          pubblica o aperta al pubblico, garantisce  un  accesso  non
          discriminatorio  a  tutti  gli  utenti;  una  stazione   di
          ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di  energia
          elettrica tramite un punto di connessione (POD)  dotato  di
          smart  meter   per   la   misura   dell'energia   elettrica
          complessivamente prelevata,  inclusa  quella  eventualmente
          utilizzata per altri  usi  diversi  dalla  ricarica,  e  di
          quella eventualmente immessa. 
                  f) fornitura di elettricita'  lungo  le  coste:  la
          fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
          ormeggio a servizio delle  navi  adibite  alla  navigazione
          marittima o delle navi  adibite  alla  navigazione  interna
          ormeggiate,    effettuata     attraverso     un'interfaccia
          standardizzata con  la  rete  elettrica  o  con  generatore
          elettrico isolato alimentato a gas  naturale  liquefatto  -
          GNL o idrogeno; 
                  g) punto di ricarica o di rifornimento  accessibile
          al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per  la
          fornitura di combustibile  alternativo  che  garantisce  un
          accesso non discriminatorio a tutti gli  utenti.  L'accesso
          non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse  di
          autenticazione, uso e pagamento. A tal fine,  si  considera
          punto di ricarica aperto al pubblico: 
                    1)  un  punto  di  ricarica  la   cui   area   di
          stazionamento e' accessibile al  pubblico,  anche  mediante
          autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso; 
                    2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
          autovetture  condivise  e  accessibile  a  terzi,  anche  a
          seguito del pagamento del servizio di ricarica; 
                  h) punto di ricarica non accessibile al pubblico: 
                    1) un punto di ricarica installato in un edificio
          residenziale privato o in una  pertinenza  di  un  edificio
          residenziale   privato,   riservato    esclusivamente    ai
          residenti; 
                    2) un punto di ricarica destinato  esclusivamente
          alla ricarica di veicoli in  servizio  all'interno  di  una
          stessa entita', installato all'interno  di  una  recinzione
          dipendente da tale entita'; 
                    3) un punto di ricarica installato in un'officina
          di  manutenzione  o  di  riparazione,  non  accessibile  al
          pubblico; 
                  i)  punto   di   rifornimento:   un   impianto   di
          rifornimento per la  fornitura  di  qualsiasi  combustibile
          alternativo, ad eccezione del gas naturale  liquefatto-GNL,
          mediante un'installazione fissa o mobile; 
                  l)  punto  di  rifornimento  per  il  gas  naturale
          liquefatto-GNL:  un  impianto  di   rifornimento   per   la
          fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
          impianto fisso o mobile, un impianto offshore  o  un  altro
          sistema. 
                  (omissis).». 
              - Il  testo  dell'art.  4,  comma  7-bis,  del   citato
          decreto-legge n. 32  del  2019,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 35.