ART. 45
(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di
ricarica)
1. Al fine di promuovere l'installazione di punti di ricarica dei
veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure
autorizzative, all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di
ricarica di veicoli elettrici si intende quella di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica e'
effettuata secondo le modalita' di cui al comma 14-bis, fermo
restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza,
la conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per
la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare
riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformita' e di progetto
elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.";
c) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. I soggetti
che acquistano o posseggono un veicolo elettrico, anche tramite
meccanismi di noleggio a lungo termine, possono inserirne i dati
sulla Piattaforma Unica Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini della
richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo alla zona e
all'indirizzo di residenza e di parcheggio abituale e all'eventuale
disponibilita', in tali ambiti, di punti ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la programmazione
dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto delle
richieste di cui al comma 6. In tale ambito, i comuni o aggregazione
di comuni, possono prevedere, ove tecnicamente possibile,
l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli
elettrici immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti
punti di ricarica disponibili nella zona indicata con la
comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il proprietario
abbia dichiarato di non disporre di accesso a punti di ricarica in
ambito privato. Per le finalita' programmatorie di cui al primo
periodo, i comuni accedono alle informazioni presenti sulla
Piattaforma unica nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo
35, comma 1, lettera c).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, i comuni possono
consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche
prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante
procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere al comune
con le modalita' di cui al comma 3-bis l'autorizzazione per la
realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di
ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.";
d) al comma 9 le parole "canone di occupazione di suolo pubblico
e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "canone di cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce misure tariffarie applicabili
a punti di prelievo di energia elettrica che alimentano
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico, tenuto conto dell'obbligo di cui al comma
12-ter, nonche' al fine di favorire la diffusione di veicoli
alimentati ad energia elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed
efficiente delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le
modalita' di misura dell'energia elettrica destinata alla ricarica.";
f) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comma 12
includano interventi che comportano uno sconto sulle componenti
tariffarie da applicare a copertura degli oneri generali di sistema
applicabili all'energia destinata alla ricarica, tali interventi sono
efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in materia
di aiuti di stato e hanno natura transitoria per il periodo
strettamente necessario alla diffusione dei veicoli elettrici,
definito con decreto del Ministero della transizione ecologica,
sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi' valutate le
eventuali modalita' di copertura in caso di ammanco di gettito di
oneri generali.
12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono di avvalersi delle
misure tariffarie di cui al comma 12 del presente articolo sono
tenuti a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del
servizio di ricarica, anche nei casi in cui cio' non sia gia'
previsto da condizioni fissate dall'ente locale competente.".
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
"e-bis): dispositivo di ricarica: dispositivo in grado di erogare
il servizio di ricarica mediante uno o piu' punti di ricarica,
comunemente denominato "colonnina di ricarica", o, in ambito
domestico, "wallbox".
e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno
o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare,
l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.
e-quater): stazione di ricarica: area adibita al servizio di
ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle
relative infrastrutture di ricarica nonche' dagli elementi
architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove
realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di
ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica
tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la
misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa
quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica,
e di quella eventualmente immessa.".
3. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione
ecologica provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica
nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e
RSE. La Piattaforma di cui al primo periodo, per la cui realizzazione
sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-bis del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, garantisce le funzionalita'
necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella G.U.R.I. 16
luglio 2020, n. 178, cosi' come modificato dal presente
decreto:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per
infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende
quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e
privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte
all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e
non una fornitura di energia elettrica.
3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica e'
effettuata secondo le modalita' di cui al comma 14-bis,
fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il
rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di
dichiarazione di conformita' e di progetto elettrico, ove
necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,
lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al
fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti
di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257".
6. I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo
elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo
termine, possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica
Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini
della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo
alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio
abituale e all'eventuale disponibilita', in tali ambiti, di
punti ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedimenti, adottati in conformita'
ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la
programmazione dell'installazione, della realizzazione e
della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6.
In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni, possono
prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di
almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici
immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti
punti di ricarica disponibili nella zona indicata con la
comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il
proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a
punti di ricarica in ambito privato. Per le finalita'
programmatorie di cui al primo periodo, i comuni accedono
alle informazioni presenti sulla Piattaforma unica
nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma
1, lettera c).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, i comuni
possono consentire, anche a titolo non oneroso, la
realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere
al comune con le modalita' di cui al comma 3-bis
l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per
una strada o un'area o un insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o
l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di
ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di
provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni
caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo
spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza
considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o
dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni
possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per
cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di
occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con
linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non
sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione
previsti dalla normativa vigente.
12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, definisce misure
tariffarie applicabili a punti di prelievo di energia
elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto
conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonche' al fine
di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia
elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente
delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le
modalita' di misura dell'energia elettrica destinata alla
ricarica.
12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comma
12 includano interventi che comportano uno sconto sulle
componenti tariffarie da applicare a copertura degli oneri
generali di sistema applicabili all'energia destinata alla
ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato
e hanno natura transitoria per il periodo strettamente
necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, definito
con decreto del Ministero della transizione ecologica,
sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi'
valutate le eventuali modalita' di copertura in caso di
ammanco di gettito di oneri generali.
12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono
di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del
presente articolo sono tenuti a trasferire il beneficio
agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche
nei casi in cui cio' non sia gia' previsto da condizioni
fissate dall'ente locale competente.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di
motori elettrici,".
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo,
l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al
rilascio del permesso di costruire ed e' considerata
attivita' di edilizia libera.
14-bis. Ai fini della semplificazione dei
procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione
delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente
proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di
ricarica e per le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione concordate con il concessionario del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica
competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di
richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall' articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni
un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un
provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere
efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attivita' previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 257 del 2016, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti
di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito
denominato GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di
un gruppo propulsore contenente almeno una macchina
elettrica non periferica come convertitore di energia con
sistema di accumulo di energia ricaricabile, che puo'
essere ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di
caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la
batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto
di ricarica, che consente il trasferimento di elettricita'
a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non
sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di
potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o
inferiore a 22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto
di ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a
un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto
di ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle
seguenti tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a
50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
e-bis): dispositivo di ricarica: dispositivo in
grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o
piu' punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina
di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox".
e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di
strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di
aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per
veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di
ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di ricarica
e dalle relative interconnessioni elettriche.
e-quater): stazione di ricarica: area adibita al
servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli
stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica
nonche' dagli elementi architettonici e edilizi funzionali
al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area
pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non
discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di
ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di energia
elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di
smart meter per la misura dell'energia elettrica
complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente
utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di
quella eventualmente immessa.
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la
fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione
marittima o delle navi adibite alla navigazione interna
ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia
standardizzata con la rete elettrica o con generatore
elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto -
GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile
al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la
fornitura di combustibile alternativo che garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso
non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di
autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera
punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di
stazionamento e' accessibile al pubblico, anche mediante
autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a
seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio
residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai
residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente
alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una
stessa entita', installato all'interno di una recinzione
dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina
di manutenzione o di riparazione, non accessibile al
pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di
rifornimento per la fornitura di qualsiasi combustibile
alternativo, ad eccezione del gas naturale liquefatto-GNL,
mediante un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale
liquefatto-GNL: un impianto di rifornimento per la
fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro
sistema.
(omissis).».
- Il testo dell'art. 4, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 32 del 2019, e' riportato nelle note
all'art. 35.