Art. 116 
 
           Inquadramento una tantum nel ruolo dell'Agenzia 
 
  1. Ai fini della tutela delle informazioni  rientranti  nell'ambito
di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 aprile 2008,  l'inquadramento  una  tantum  del  personale  di  cui
all'articolo  17,  comma  8,  lettera  a),  del   decreto-legge,   e'
effettuato, secondo i termini di cui all'articolo 17,  comma  9,  del
decreto-legge, da una Commissione ad  hoc  presieduta  dall'Autorita'
delegata di cui all'articolo 3 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,
composta  dal  Direttore  generale  e  dal  Vice  Direttore  generale
dell'ACN e assistita, con funzione di  Segretario,  dal  Responsabile
della funzione risorse umane dell'Agenzia. 
  2. L'inquadramento in ciascuno dei segmenti di cui agli articoli  2
e 3, e nei corrispondenti livelli economici, e' effettuato, ai  sensi
degli articoli 12, comma 1, e 17, comma 9, del decreto-legge, tenendo
conto della equiparabilita' delle funzioni svolte e  del  livello  di
responsabilita'  rivestite  quali  risultano  dalle  informazioni  di
servizio inerenti l'attivita'  lavorativa  svolta  nell'ambito  degli
Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007. 
  3. Rientrano tra le informazioni di cui al comma 2, in particolare,
quelle relative all'assunzione, ai titoli di studio  posseduti,  alle
competenze professionali maturate,  all'anzianita'  di  servizio,  al
grado rivestito, alle funzioni svolte  e  agli  incarichi  ricoperti,
alle progressioni di carriera ed eventuali premi e riconoscimenti per
meriti inerenti al servizio, nonche' ogni altra informazione utile  a
definire l'inquadramento. 
  4.  Al  fine  di  favorire  il  corretto  avvio   dell'operativita'
dell'Agenzia, in particolare  nella  fase  della  sua  strutturazione
iniziale, nonche' di garantirne la necessaria stabilita' e  autonomia
tecnica, in sede di prima attuazione delle disposizioni di  cui  agli
articoli 2, comma 1, lettera c), e 5, comma 3, del  decreto-legge,  i
soggetti  nominati  direttore  generale  e  vice  direttore  generale
dell'Agenzia sono inquadrati, previo consenso, ai sensi dell'articolo
17 del decreto-legge, nel ruolo del  personale  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo 12, comma 2,  lettera  a),  del  decreto-legge,  tra  le
figure   di   dirigenza   generale   nel    segmento    professionale
corrispondente al livello dirigenziale generale, ricoprendo due delle
otto posizioni previste dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge,
e comunque nei limiti  delle  risorse  di  cui  all'articolo  18  del
decreto-legge.  Contestualmente,   cessano   dall'appartenenza   alle
amministrazioni ed enti di  provenienza.  Il  Direttore  generale  in
quanto organo dell'Agenzia e' posto, per la durata  del  mandato,  in
posizione  di   fuori   ruolo   e   la   relativa   posizione   resta
conseguentemente indisponibile per la durata dell'incarico. 
 
          Note all'art. 116: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8 aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle  notizie,
          delle  informazioni,  dei  documenti,  degli  atti,   delle
          attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili  di  essere
          oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta.
          Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90. 
              - Per il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14
          giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7, della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: 
                «Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  ove  lo  ritenga  opportuno,  puo'
          delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
          esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
          Sottosegretario di Stato, di seguito denominati  "Autorita'
          delegata". 
                1-bis.  L'Autorita'  delegata  non  puo'   esercitare
          funzioni di governo ulteriori rispetto  a  quelle  ad  essa
          delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a  norma
          della presente legge e in materia di cybersicurezza. 
                2. 
                3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          costantemente  informato  dall'Autorita'   delegata   sulle
          modalita' di esercizio delle  funzioni  delegate  e,  fermo
          restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi  momento
          avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 
                4.  In  deroga  a  quanto  previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 9 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, non e' richiesto  il  parere  del
          Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di
          cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.». 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per
          la  sicurezza,  verificando  altresi'  i  risultati   delle
          attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma  restando  la
          competenza  dei   predetti   servizi   relativamente   alle
          attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con  i
          servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
                  b) e' costantemente informato delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                  c)  raccoglie  le  informazioni,  le  analisi  e  i
          rapporti provenienti dai servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza,  dalle  Forze  armate  e   di   polizia,   dalle
          amministrazioni dello Stato e  da  enti  di  ricerca  anche
          privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
          per  l'elaborazione  dei  rispettivi   piani   di   ricerca
          operativa,  elabora  analisi  strategiche  o   relative   a
          particolari situazioni; formula valutazioni  e  previsioni,
          sulla scorta dei contributi analitici settoriali  dell'AISE
          e dell'AISI; 
                  d) elabora, anche sulla base delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                  d-bis)  sulla   base   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c)  del  presente  comma,
          coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
          rafforzare  la  protezione  cibernetica  e   la   sicurezza
          informatica nazionali; 
                  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano
          di acquisizione delle risorse umane e materiali e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  h) sentite l'AISE e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                  i) esercita il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione; 
                  m) cura le attivita'  di  promozione  e  diffusione
          della  cultura   della   sicurezza   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
                  n)  impartisce  gli  indirizzi  per   la   gestione
          unitaria del personale di cui all'articolo 21,  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  1  del
          medesimo articolo; 
                  n-bis) gestisce unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e) del comma 3 del  presente  articolo,
          siano  relative  a  indagini  di  polizia  giudiziaria,  le
          stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329  del
          codice di procedura penale, possono essere  acquisite  solo
          previo nulla osta della autorita'  giudiziaria  competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti
          per una durata complessiva  massima  di  ulteriori  quattro
          anni.  Per  quanto  previsto  dalla  presente   legge,   il
          direttore del DIS e' il diretto  referente  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma  5,
          e  dall'articolo  7,  comma  5,  ed  e'  gerarchicamente  e
          funzionalmente sovraordinato al personale del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
                6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
          il direttore generale del  DIS,  nomina  uno  o  piu'  vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) agli ispettori e' garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                  b) salva specifica  autorizzazione  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                  c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                  d) non e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  e)  gli  ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.». 
                «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
                2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare  e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4. L'AISE puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
                5. L'AISE risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
          il  Ministro  dell'interno  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. 
                8. Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISE
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
                «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
                2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4.  L'AISI  puo'   svolgere   operazioni   all'estero
          soltanto  in  collaborazione  con   l'AISE,   quando   tali
          operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che  la
          stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale.  A
          tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS  provvede   ad
          assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
          raccordo   informativo,   anche   al   fine   di    evitare
          sovrapposizioni funzionali o territoriali. 
                5. L'AISI risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
          il Ministro  della  difesa  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. 
                8. Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISI
          sono disciplinati con apposito regolamento.». 
              - Per il testo degli articoli 2 e 5  del  decreto-legge
          14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.  18  (Disposizioni  finanziarie).  -   1.   Per
          l'attuazione degli articoli da 5 a 7  e'  istituito,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  un  apposito  capitolo  con  una   dotazione   di
          2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di  euro  per
          l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
          di euro per l'anno 2024, 100.000.000  di  euro  per  l'anno
          2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
                2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3.   Le   risorse   iscritte   sui   bilanci    delle
          amministrazioni  interessate,   correlate   alle   funzioni
          ridefinite  ai  sensi  del  presente  decreto  a  decorrere
          dall'inizio   del   funzionamento   dell'Agenzia   di   cui
          all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  responsabili,  e   portate   ad
          incremento del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
          della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  mediante
          versamento  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   e
          successiva riassegnazione alla spesa. 
                4. I proventi di cui all'articolo 11, comma  2,  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati al capitolo di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. 
                5.   Ai   fini   dell'immediata   attuazione    delle
          disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, anche in conto residui, le  occorrenti  variazioni
          di bilancio.».