Art. 46
Fondi per il rilancio del sistema sportivo
1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e
consentire la ripresa delle relative attivita', per l'anno 2021, e'
riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della
societa' Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli
organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante
dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 630, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 629. Omissis.
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 33. Omissis.
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per
finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale,
dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
Omissis.».