Art. 46 bis 
 
Finanziamento di organismi sportivi per la promozione  dell'attivita'
                          sportiva di base 
 
  1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile  di  vita  sano  e
attivo  per  tutte  le  fasce  della  popolazione,  con   particolare
riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore  al  50
per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'  destinata  agli  organismi
sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1,  comma  630,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la  realizzazione
dell'attivita' sportiva di base in tutto il territorio nazionale. 
  2. I criteri e le  modalita'  attuative  per  l'attribuzione  delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 562,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport si avvale della societa' Sport e salute Spa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 561 e 562, dell'art. 1,
          della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 560. Omissis. 
                561. Al fine di potenziare  l'attivita'  sportiva  di
          base nei territori per tutte le fasce della  popolazione  e
          di ottimizzare  gli  interventi  di  prevenzione  primaria,
          secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle
          risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, un fondo con una dotazione di 50  milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
                562. Con decreto dell'autorita' di governo competente
          in materia di sport sono individuati i criteri di  gestione
          delle risorse del fondo di cui al comma 561. 
              Omissis.». 
              -  Il  riferimento  al  testo  del  citato  comma  630,
          dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021)   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 46.